Art. 39 
 
       Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali 
 
  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi
di affidamento  diretto  da  parte  del  Ministero  della  cultura  a
societa'  in  house  del  medesimo  Ministero  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione
l'articolo 50 del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-ter,   del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,
          recante  "Disposizioni  urgenti  per  il  trasferimento  di
          funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni
          e  le  attivita'  culturali,   delle   politiche   agricole
          alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo
          economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
          per la rimodulazione degli stanziamenti  per  la  revisione
          dei ruoli e delle carriere e  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario delle Forze di polizia e delle Forze  armate,
          in materia di qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle
          retribuzioni del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del   fuoco   e   per   la   continuita'   delle   funzioni
          dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni",  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1-ter  (Misure  per   il   servizio   pubblico
          essenziale di  tutela,  valorizzazione  e  fruizione  degli
          istituti e luoghi della cultura). - 1. Il Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo,  verificata
          l'impossibilita'  di  utilizzare   il   proprio   personale
          dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
          Spa per lo svolgimento delle  attivita'  di  accoglienza  e
          vigilanza  nei  musei,  nei  parchi  archeologici   statali
          nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura e delle
          attivita' di supporto tecnico, amministrativo e  contabile,
          nelle more dell'espletamento  delle  procedure  concorsuali
          autorizzate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto  2019,  e  comunque
          fino al  31  dicembre  2025  e  delle  ulteriori  procedure
          necessarie a soddisfare  il  fabbisogno  di  personale  del
          Ministero da impiegare in tali attivita'. Non si applica il
          comma  2  dell'articolo  192  del  codice   dei   contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. Per le finalita' di cui al primo  periodo,  oltre  alle
          risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente alla
          societa' Ales Spa e'  assegnato  un  contributo  pari  a  5
          milioni di euro nell'anno 2019, a  330.000  euro  nell'anno
          2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a  5,6  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. 
                2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni  di
          euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno  2020  e  a
          245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019,
          a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1,  del
          decreto-legge  28  giugno  2019,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli
          anni 2020 e 2021, mediante corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                2-bis. Anche al di fuori  delle  ipotesi  di  cui  al
          comma 1, nei casi  di  affidamento  diretto  da  parte  del
          Ministero della cultura a societa' in  house  del  medesimo
          Ministero dei servizi di cui all'articolo  117  del  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  trova  applicazione
          l'articolo 50 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
          50. 
                3. All'articolo 110, comma 3, del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le  parole:  «e
          al funzionamento e  alla  valorizzazione»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «, al funzionamento, alla fruizione e  alla
          valorizzazione». 
                4.  Al  fine  di  migliorare  la  fruibilita'  e   la
          valorizzazione  degli  istituti  e  dei  musei  dotati   di
          autonomia  speciale,  gli  introiti  derivanti  da   quanto
          previsto dal comma 3, al netto della  corrispondente  quota
          destinata  al  funzionamento,  sono  versati  dai  medesimi
          istituti e musei all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e
          riassegnati, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, all'incremento del Fondo risorse  decentrate
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
          turismo, in deroga all'articolo 23, comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  per  essere  destinati
          alla remunerazione delle particolari condizioni  di  lavoro
          del personale coinvolto in specifici progetti locali presso
          i predetti istituti e musei nel limite massimo  complessivo
          del 15 per cento del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,
          secondo  criteri  stabiliti  mediante   la   contrattazione
          collettiva integrativa.».