Art. 4 
 
           Disposizioni in materia di accisa e di imposta 
              sul valore aggiunto su alcuni carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022
nonche' dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022: 
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella  A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 504 del 1995, non si applica per  il  periodo  dal  18
ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonche' per il periodo  dal  4
novembre 2022 fino al 18 novembre 2022. 
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al citato decreto legislativo n.  504  del  1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro
il  28  novembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo usati come carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei
relativi depositi e impianti alla  data  del  18  novembre  2022.  La
predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui sia disposta
la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle
aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a). 
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni  di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 957,34 milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  si
provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  I  al  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge,  dal
          18 al 31 ottobre 2022: 
 
                                                    «Allegato I (461) 
 
          Elenco prodotti assoggettati  ad  imposizione  ed  aliquote
            vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico 
 
              Prodotti energetici 
              Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; 
              Benzina: euro 478,40 per mille litri; 
              Petrolio lampante o cherosene: 
              usato come carburante: lire 625.620 per mille litri ; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
          per mille litri; 
              Oli da gas o gasolio: 
              usato come carburante: euro 367,40 per mille litri; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
          per mille litri; 
              usato per la produzione diretta o indiretta di  energia
          elettrica: euro 12,8 per mille litri; 
              Oli vegetali non modificati chimicamente usati  per  la
          produzione  diretta  o  indiretta  di  energia   elettrica:
          esenzione; 
              Oli combustibili: 
                usati per riscaldamento: 
                  a) ad alto tenore di zolfo  (ATZ):  euro  128,26775
          per mille chilogrammi; 
                  b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421  per
          mille chilogrammi; 
                per uso industriale: 
                  a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
          mille chilogrammi; 
                  b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
          mille chilogrammi; 
                usati  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. 
              Oli minerali greggi, naturali usati per  la  produzione
          diretta o indiretta di energia  elettrica:  euro  15,4  per
          mille chilogrammi. 
              Gas di petrolio liquefatti: 
                usato come carburante: euro 182,61 per mille kg.; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          359.220 per mille kg.; 
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi; 
              Gas naturale: 
                per autotrazione: euro zero per metro cubo; 
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
                per combustione per usi civili: 
                  a) per usi domestici di cottura cibi  e  produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
                  b) per usi di riscaldamento individuale  a  tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
                  c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
                per i consumi nei territori di  cui  all'art.  1  del
          testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote: 
                  a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)  e
          b): lire 74 al mc.; 
                  b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
                per la produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi; 
              Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702  e  2704)
          impiegati: 
                per  uso  riscaldamento  da  soggetti  diversi  dalle
          imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; 
                per uso riscaldamento  da  imprese:  12,00  euro  per
          mille chilogrammi; 
                per la produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi; 
              Alcole e bevande alcoliche 
              Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Vino: lire zero; 
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2). 
              Tabacchi lavorati 
                a) sigari 23,00%(percento); 
                b) sigaretti 23,5%(percento); 
                c) sigarette 59,5%(percento); 
                d) tabacco da fumo: 
                  1) tabacco trinciato a taglio fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%(percento); 
                  2) altri tabacchi da fumo 56,00%(percento); 
                e) tabacco da fiuto 24,78%(percento); 
                f) tabacco da masticare 24,78%(percento); 
              Fiammiferi di ordinario consumo: 
              Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi: 
              Energia elettrica 
              Per ogni kWh di energia impiegata (3) : 
                per qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni:  lire
          4,10 per ogni kWh; 
                per qualsiasi uso in locali e  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni: 
                  a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
                  b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820; 
                per la fornitura  di  energia  elettrica  erogata  da
          impianti di terra alle navi ormeggiate in porto  dotate  di
          impianti  elettrici   con   potenza   installata   nominale
          superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005  per
          ogni kWh. 
              Imposizioni diverse 
              Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» 
              - La tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
          n.  504  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.  n.
          143. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142
          (Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza  idrica,
          politiche sociali e industriali): 
                «Art. 8 (Disposizioni  in  materia  di  accisa  e  di
          imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti). - 1.  In
          considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
          derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei   prezzi   dei
          prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e  fino
          al 20 settembre 2022: 
                  a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504,  dei  sotto  indicati  prodotti  sono
          rideterminate nelle seguenti misure: 
                    1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
                    2) oli da gas o gasolio  usato  come  carburante:
          367,40 euro per mille litri; 
                    3) gas di petrolio liquefatti  (GPL)  usati  come
          carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 
                    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro
          per metro cubo; 
                  b) l'aliquota IVA applicata al gas  naturale  usato
          per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
                2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota
          di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita  dal
          comma 1, lettera a),  numero  2),  del  presente  articolo,
          l'aliquota di accisa sul  gasolio  commerciale  usato  come
          carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata
          al testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  504  del
          1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto  2022  al
          20 settembre 2022. 
                3. Gli esercenti i depositi commerciali  di  prodotti
          energetici assoggettati ad accisa di cui  all'articolo  25,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di  distribuzione
          stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera  b),  del
          medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre  2022,
          all'ufficio competente per  territorio  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
          19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e
          con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6  del  presente
          articolo, i dati relativi ai quantitativi dei  prodotti  di
          cui al comma 1, lettera a),  del  presente  articolo  usati
          come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi
          e impianti alla data del 20  settembre  2022.  La  predetta
          comunicazione non e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla
          scadenza  dell'applicazione  della  rideterminazione  delle
          aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera  a),  del
          presente    articolo,    venga    disposta    la    proroga
          dell'applicazione delle  aliquote  come  rideterminate  dal
          medesimo comma 1, lettera a). 
                4. Nel caso in cui non venga disposta la  proroga  di
          cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze
          di cui al medesimo comma 3 trova applicazione  la  sanzione
          prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  n.  504  del  1995.  La  medesima
          sanzione e' applicata per l'invio  delle  comunicazioni  di
          cui  al  predetto  comma  3  con  dati  incompleti  o   non
          veritieri. 
                5.  Al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  manovre
          speculative derivanti dalla diminuzione delle  aliquote  di
          accisa  stabilita  dal  comma  1,  lettera   a)   e   dalla
          diminuzione dell'aliquota IVA di cui al  comma  1,  lettera
          b),  trovano  applicazione,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5  e  6,  del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
                6.  Con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti  e  approvati  i
          modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di  cui
          al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta
          compilazione. 
                7. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  valutati  in
          1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni
          di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo
          43.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante
          misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari della crisi ucraina: 
                «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa  e  di
          IVA sui carburanti). - 1. In considerazione  del  perdurare
          degli   effetti   economici   derivanti    dall'eccezionale
          incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a  decorrere
          dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022: 
                  a) le aliquote di accisa di cui all'allegato  I  al
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504,  dei  sotto  indicati  prodotti  sono
          rideterminate nelle seguenti misure: 
                    1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
                    2) oli da gas o gasolio  usato  come  carburante:
          367,40 euro per mille litri; 
                    3) gas di petrolio liquefatti  (GPL)  usati  come
          carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 
                    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro
          per metro cubo; 
                  b) l'aliquota IVA applicata al gas  naturale  usato
          per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
                2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota
          di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita,  per
          il  periodo  dal  22  aprile  2022  al   2   maggio   2022,
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  6  aprile  2022,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  90  del  16  aprile
          2022, e, per il periodo dal  3  maggio  2022  all'8  luglio
          2022, dal comma 1, lettera  a),  numero  2),  del  presente
          articolo, l'aliquota  di  accisa  sul  gasolio  commerciale
          usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella
          A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo  n.
          504 del 1995, non si applica per il periodo dal  22  aprile
          2022 all'8 luglio 2022. 
                3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote
          di  accisa  diminuite  per  effetto  sia  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma  2,
          che del comma 1, lettera a),  del  presente  articolo,  gli
          esercenti i depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
          assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e
          gli esercenti gli impianti  di  distribuzione  stradale  di
          carburanti di cui al comma  2,  lettera  b),  del  medesimo
          articolo  25  trasmettono,  entro  il   15   luglio   2022,
          all'ufficio competente per  territorio  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
          19-bis del predetto testo unico ovvero per via  telematica,
          i dati relativi ai quantitativi  dei  prodotti  di  cui  al
          comma 1, lettera  a),  del  presente  articolo  usati  come
          carburante giacenti nei serbatoi dei  relativi  depositi  e
          impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di
          quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri  1)
          e 2), del presente articolo,  viene  meno  l'obbligo,  gia'
          previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di
          comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di  benzina
          e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  con   salvezza   degli   eventuali
          comportamenti omissivi posti in essere. 
                4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3  si
          applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del  1995;
          la  medesima  sanzione  e'  applicata  per  l'invio   delle
          comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  3   con   dati
          incompleti o non veritieri. 
                5.  Al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  manovre
          speculative derivanti dalla diminuzione delle  aliquote  di
          accisa stabilita dal decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a),  del
          presente articolo,  il  Garante  per  la  sorveglianza  dei
          prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri,  degli
          enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del  supporto
          operativo  del  Corpo  della  guardia   di   finanza,   per
          monitorare l'andamento  dei  prezzi,  anche  relativi  alla
          vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica
          la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito  dell'intera
          filiera  di  distribuzione  commerciale.  Il  Corpo   della
          guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad  esso
          attribuiti  ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta   sul
          valore aggiunto e delle imposte  dirette,  anche  ai  sensi
          dell'articolo 2, commi 2, lettera  m),  e  4,  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma e  per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
          polizia economico-finanziaria, il Corpo  della  guardia  di
          finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati
          comunicati  relativamente  alle   giacenze   dei   prodotti
          energetici dei depositi commerciali assoggettati ad  accisa
          di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui  al
          decreto legislativo n. 504 del 1995  e  degli  impianti  di
          distribuzione stradale di carburanti di  cui  al  comma  2,
          lettera b), del  medesimo  articolo  25,  nonche'  ai  dati
          contenuti   nel   documento   amministrativo   semplificato
          telematico di cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma  1,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286;  il
          medesimo  Corpo   segnala   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti
          di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita'
          di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
          condotte che possano ledere la concorrenza ai  sensi  della
          legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  o  costituire  pratiche
          commerciali scorrette ai sensi del codice del  consumo,  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
                6.  Al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  manovre
          speculative derivanti dalla diminuzione  dell'aliquota  IVA
          di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale  usato  per
          autotrazione,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  di  cui   al   comma   5   relativamente   al
          monitoraggio dell'andamento dei  prezzi  del  predetto  gas
          naturale  praticati  nell'ambito  dell'intera  filiera   di
          distribuzione commerciale. 
                7. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui
          al comma 1,  lettera  a),  ivi  incluso  il  gas  naturale,
          possono  essere  rideterminate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della transizione  ecologica,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 290, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  ferme
          restando le condizioni di cui all'articolo  1,  comma  291,
          della stessa legge, anche con  cadenza  diversa  da  quella
          prevista nel medesimo comma  291.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma puo' contenere anche disposizioni necessarie
          a coordinare l'applicazione  dell'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio  usato  come  carburante,  diminuita  dallo  stesso
          decreto, con l'applicazione  dell'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella  A
          allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.  504,   nonche'   prevedere   l'obbligo,
          stabilendone termini e modalita', da parte degli  esercenti
          i depositi commerciali e degli esercenti  gli  impianti  di
          distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3,  di
          trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate  presso
          i rispettivi depositi e impianti, dei  prodotti  energetici
          per i quali il medesimo  decreto  di  cui  all'articolo  1,
          comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione
          della  relativa  aliquota  di  accisa;   per   la   mancata
          comunicazione delle suddette giacenze nonche'  per  l'invio
          della medesima comunicazione  con  dati  incompleti  o  non
          veritieri, si applica la  sanzione  prevista  dall'articolo
          50,  comma  1,  del  predetto  testo   unico.   Non   trova
          applicazione l'articolo 1, comma 8, del  presente  decreto.
          Il decreto di cui al presente comma puo' altresi' prevedere
          l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1,
          lettera b), al gas naturale usato per autotrazione. 
                9. Allo scopo di  prevenire  il  rischio  di  manovre
          speculative derivanti dalla diminuzione delle  aliquote  di
          accisa  stabilita  dal  decreto  da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. 
                10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
          articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro  per  l'anno
          2022 e in 107,25  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 38.».