Art. 40 
 
           Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 
 
  1. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
31 dicembre 2022, salva disdetta da parte dell'interessato. 
  1-bis. Per le domande  di  finanziamento  agevolato  riferite  alla
linea progettuale « Rifinanziamento e ridefinizione del fondo  394/81
gestito da SIMEST » - sub-misura  del  PNRR  M1.C2.I5,  presentate  a
valere sulla delibera quadro  approvata  il  30  settembre  2021  dal
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo
2022, di cui all'avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83
dell'8 aprile 2022, ed  eccedenti  il  limite  di  spesa  previsto  a
copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del  decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di
importanza minore (de minimis), a valere sulle  risorse  disponibili,
come da ultimo  incrementate  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo  comma,
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  fino  ad  un
ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di  risorse  del
fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo  perduto,
fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9-ter,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti  esenti  dal
          versamento dell'IMU e disposizioni per  il  sostegno  delle
          imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
          all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,  comma  1,
          lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
          del presente  decreto  si  applicano  ai  soggetti  passivi
          dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
          comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, che siano anche  gestori  delle  attivita'  economiche
          indicate dalle predette disposizioni. 
                2. Al fine di promuovere la ripresa  delle  attivita'
          turistiche, danneggiate  dall'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  le  imprese  di  pubblico   esercizio   di   cui
          all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
          di   concessioni   o    di    autorizzazioni    concernenti
          l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di  quanto
          stabilito   dall'articolo   4,    comma    3-quater,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  gia'
          esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai  sensi
          dell'articolo 181, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021  al
          31  dicembre  2021,  dal  pagamento  del  canone   di   cui
          all'articolo 1,  commi  816  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. 
                3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, i titolari di  concessioni  o  di  autorizzazioni
          concernenti l'utilizzazione temporanea del  suolo  pubblico
          per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  gia'  esonerati
          dal  1°  marzo  2020  al  15   ottobre   2020,   ai   sensi
          dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
          2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021  al  31  dicembre
          2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi
          837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. 
                4. A far data dal  1°  gennaio  2021  e  fino  al  31
          dicembre  2021,  le  domande  di  nuove   concessioni   per
          l'occupazione di suolo  pubblico  o  di  ampliamento  delle
          superfici gia' concesse sono presentate in  via  telematica
          all'ufficio competente dell'ente locale,  con  allegata  la
          sola planimetria,  in  deroga  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 642. 
                5. Ai soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle
          misure  di   distanziamento   connesse   all'emergenza   da
          COVID-19, a far data dal 1° gennaio  2021  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera  temporanea  su
          vie, piazze, strade  e  altri  spazi  aperti  di  interesse
          culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui  al
          comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi  di
          arredo urbano, attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute  e
          ombrelloni,  purche'  funzionali   all'attivita'   di   cui
          all'articolo  5  della  legge  n.  287  del  1991,  non  e'
          subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21  e
          146 del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
          di cui al periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite
          temporale di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  e-bis),
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                6. Per il ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti dai commi 2 e 3, e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 330 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Alla
          ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
          con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali, da adottare entro il 30 giugno 2021.  Nel  caso  in
          cui  ricorra   la   condizione   prevista   dal   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto e' comunque adottato. 
                7. All'onere derivante dai commi da 2  a  6,  pari  a
          82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto. 
                8. All'articolo  10,  comma  5,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  la  parola:  "adiacenti"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "prospicienti"; 
                  b) la parola:  "particolare"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "eccezionale".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «Art. 1 (Misure  quantitative  per  la  realizzazione
          degli obiettivi programmatici). - 1. - 269. Omissis 
                270. L'organo competente ad amministrare il Fondo  di
          cui all'articolo 3 della legge  28  maggio  1973,  n.  295,
          nonche'  il  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394,  e'  il
          Comitato agevolazioni, composto da due  rappresentanti  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, di cui uno con funzioni di  presidente,  da
          un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo
          economico e da un rappresentante designato  dalle  regioni,
          nominati con decreto del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati
          competenze e funzionamento del predetto Comitato. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'   articolo   11   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   9   novembre   2021,    n.
          156(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  investimenti  e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali): 
                «Art. 11 (Rifinanziamento della componente prestiti e
          contributi del Fondo 394/81). - 1. Per  l'attuazione  della
          linea  progettuale  «Rifinanziamento  e  Ridefinizione  del
          fondo 394/81 gestito da  Simest»,  M1C2  investimento  5.1,
          nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite  dal  PNRR,
          sono  istituite  nell'ambito  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, le seguenti sezioni: 
                  a)  «Sezione  Prestiti»,  per  la  concessione   di
          finanziamenti a tasso agevolato ai  sensi  dell'articolo  6
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  con
          dotazione finanziaria pari a euro 800  milioni  per  l'anno
          2021; 
                  b) «Sezione Contributi» per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge  17
          marzo 2020, n.  18,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, con dotazione finanziaria pari
          a euro 400 milioni  per  l'anno  2021,  da  utilizzare  per
          cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50  per  cento  dei
          finanziamenti a tasso agevolato  concessi  a  valere  sullo
          stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma. 
                2. I finanziamenti agevolati a valere  sulla  sezione
          di cui al comma 1, lettera a), sono esentati, a domanda del
          richiedente, dalla prestazione della  garanzia,  in  deroga
          alla  vigente  disciplina  relativa   al   fondo   di   cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394. 
                3. Il Comitato agevolazioni di  cui  all'articolo  1,
          comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  definisce
          con proprie delibere termini, modalita' e condizioni per la
          realizzazione della linea progettuale di cui al comma 1  in
          conformita' ai requisiti previsti per tale intervento e  al
          punto M1C2-26 dell'allegato della decisione  di  esecuzione
          del Consiglio relativa all'approvazione  della  valutazione
          del PNRR dell'Italia e in particolare: 
                  a) la natura e la portata  dei  progetti  sostenuti
          che  devono  essere  in  linea  con   gli   obiettivi   del
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, e garantire la conformita'
          agli orientamenti tecnici sull'applicazione  del  principio
          «non  arrecare  un  danno   significativo»   dei   progetti
          sostenuti nell'ambito della misura mediante  l'uso  di  una
          prova di sostenibilita',  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 giugno 2020; 
                  b) un  elenco  di  esclusione  e  il  requisito  di
          conformita' alla pertinente normativa ambientale  nazionale
          e dell'Unione europea; 
                  c) il tipo di interventi sostenuti; 
                  d) i beneficiari  interessati,  con  prevalenza  di
          piccole e medie imprese (PMI),  e  i  relativi  criteri  di
          ammissibilita'. 
                4.  Il  Comitato  agevolazioni   e'   autorizzato   a
          disporre, con proprie delibere,  trasferimenti  di  risorse
          dalla sezione del Fondo di cui al comma 1, lettera b), alla
          sezione del Fondo di cui al comma 1, lettera  a),  al  fine
          del pieno utilizzo delle risorse. 
                5. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  1,2
          miliardi di euro per l'anno 2021 si provvede a  valere  sul
          Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next  Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 48. Omissis 
                49. Per il sostegno all'internazionalizzazione  delle
          imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: 
                  a)  la  dotazione  del  fondo   rotativo   di   cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, e' incrementata  di  1,5  miliardi  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                  b) la dotazione del fondo di cui  all'articolo  72,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di  cui  alla
          lettera d) del medesimo comma. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 luglio 1981, n. 394  (Provvedimenti  per  il
          sostegno delle esportazioni italiane): 
                «Art.  2.  -  E'  istituito  presso  il  Mediocredito
          centrale un  fondo  a  carattere  rotativo  destinato  alla
          concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
          esportatrici  a  fronte  di   programmi   di   penetrazione
          commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge
          24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi  da  quelli  delle
          Comunita' europee nonche' a fronte  di  attivita'  relative
          alla  promozione   commerciale   all'estero   del   settore
          turistico al fine di acquisire  i  flussi  turistici  verso
          l'Italia.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   72,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 72  (Misure  per  l'internazionalizzazione  del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
          Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale e' istituito  il  fondo
          da  ripartire   denominato   "Fondo   per   la   promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
                  a) realizzazione di una campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
                  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
                  c)  cofinanziamento  di  iniziative  di  promozione
          dirette   a   mercati   esteri    realizzate    da    altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante  la
          stipula di apposite convenzioni; 
                  d) concessione di cofinanziamenti a  fondo  perduto
          fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
          dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n.  394,  quale  incentivo  da  riconoscere  a
          fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
          o  in  settori  o  aree  geografiche  ritenuti  prioritari,
          secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con  una  o
          piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
          1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205.  I
          cofinanziamenti sono concessi tenuto  conto  delle  risorse
          disponibili e nei limiti e alle condizioni  previsti  dalla
          vigente normativa europea in materia  di  aiuti  di  Stato.
          Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo  perduto
          sono concessi fino al limite del venticinque per cento  dei
          finanziamenti concessi  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo
          comma,  del  decreto-legge  28   maggio   1981,   n.   251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n.  394,  tenuto  conto   delle   risorse   disponibili   e
          dell'ammontare complessivo delle domande  di  finanziamento
          presentate nei termini e secondo  le  condizioni  stabilite
          con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni. 
                2. In considerazione dell'esigenza di  contenere  con
          immediatezza         gli          effetti          negativi
          sull'internazionalizzazione   del    sistema    Paese    in
          conseguenza della diffusione del Covid-19, agli  interventi
          di cui al comma 1,  nonche'  a  quelli  inclusi  nel  piano
          straordinario di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
          31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
                  a) i  contratti  di  forniture,  lavori  e  servizi
          possono  essere  aggiudicati  con  la  procedura   di   cui
          all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50; 
                  b)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
          convenzione,  e  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia  nazionale
          per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
          impresa Spa - Invitalia; 
                  b-bis) nell'ambito degli  stanziamenti  di  cui  al
          comma  1,  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
          cooperazione  internazionale  puo'   stipulare   con   enti
          pubblici  e  privati  convenzioni  per  l'acquisizione   di
          servizi  di  consulenza   specialistica   in   materia   di
          internazionalizzazione del sistema Paese. 
                3. Le iniziative di cui  al  presente  articolo  sono
          realizzate nel rispetto delle linee guida  e  di  indirizzo
          strategico  in  materia  di  internazionalizzazione   delle
          imprese adottate dalla Cabina di regia di cui  all'articolo
          14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Fondo di cui al comma  1  e'  ripartito  tra  le
          diverse finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai  sensi
          dell'articolo 126. 
                4-bis. Al fine  di  sostenere  i  cittadini  italiani
          all'estero  nell'ambito  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  sono
          autorizzati i seguenti interventi: 
                  a) la spesa di euro 1 milione per  l'anno  2020  ad
          integrazione delle misure per  la  tutela  degli  interessi
          italiani  e  della   sicurezza   dei   cittadini   presenti
          all'estero in  condizioni  di  emergenza,  ivi  inclusa  la
          protezione  del  personale  dipendente  di  amministrazioni
          pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al  di  fuori
          del territorio nazionale; 
                  b) la spesa di euro 6 milioni per  l'anno  2020  ad
          integrazione delle misure  per  l'assistenza  ai  cittadini
          all'estero in condizioni di indigenza o di  necessita',  ai
          sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto  legislativo  3
          febbraio 2011, n. 71. 
                4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui  al
          comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31  luglio
          2020,   l'erogazione   di   sussidi   senza   promessa   di
          restituzione  anche  a  cittadini   non   residenti   nella
          circoscrizione consolare. 
                4-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  4-bis  e
          4-ter, pari a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale.».