Art. 41 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  regime  fiscale  per  le  navi
  iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667  final
  dell'11  giugno  2020  della  Commissione  europea.  Caso  SA.48260
  (2017/NN) 
 
  1. Al decreto-legge 30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. E' istituito il registro delle navi  adibite  alla  navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale",  nel
quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che  effettuano
attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via  mare  di
passeggeri o merci tra porti, tra  un  porto  e  un  impianto  o  una
struttura in mare  aperto,  nonche'  quelle  che  svolgono  attivita'
assimilate  al  trasporto  marittimo,  secondo  quanto  previsto  dal
presente comma, quali: 
    a) navi che  forniscono  assistenza  alle  piattaforme  offshore,
quali le unita' che prestano servizi  antincendio,  di  trasporto  di
materiali e personale tecnico; 
    b)  navi  d'appoggio  quali  le  navi  che  prestano  servizi  di
rimorchio   d'alto   mare,   servizio    antincendio    e    servizio
antinquinamento; 
    c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita'  di
manutenzione degli strati di cavi e di tubi; 
    d)  navi  da  ricerca  scientifica  e  sismologica   ovvero   che
effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto; 
    e) draghe che, oltre  alle  attivita'  di  dragaggio,  effettuano
anche attivita' di trasporto del materiale dragato; 
    f) navi di servizio che forniscono altre forme  di  assistenza  o
servizi di salvataggio in mare  che  operino  in  contesti  normativi
nell'Unione  europea  simili  a  quello   del   trasporto   marittimo
dell'Unione europea in termini di protezione  del  lavoro,  requisiti
tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»; 
      2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter.   Ai   fini    istruttori    propedeutici    al    rilascio
dell'autorizzazione  all'iscrizione  nel  Registro  internazionale  o
all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter,  comma  2,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
acquisisce  dal  proprietario  o  dall'armatore  di  ogni  nave   una
dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  i  limiti  previsti  dagli
orientamenti marittimi,  corredata  della  pertinente  documentazione
tecnica della nave.  Le  autorita'  marittime  locali  verificano  il
rispetto di tale impegno  e  l'effettivo  esercizio  delle  attivita'
autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e  alla
partenza delle navi. 
  1-quater. Le attivita' svolte  sui  rimorchiatori  e  sulle  draghe
iscritti in uno Stato dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico
europeo  possono  beneficiare  delle  misure  di  aiuto  soltanto   a
condizione che almeno il cinquanta per cento delle attivita'  annuali
delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione  a
tali attivita' di trasporto.  A  tal  fine,  i  ricavi  derivanti  da
attivita'  di  trasporto  marittimo  e  quelli  derivanti  da   altre
attivita' non ammissibili devono  essere  riportati  in  contabilita'
separata.»; 
      b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali  e  contributive
alle navi iscritte nei registri degli  Stati  dell'Unione  europea  o
dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di Stati
dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico  europeo).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano  anche  alle
imprese di navigazione  residenti  e  non  residenti  aventi  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  162
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che  utilizzano
navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo  ovvero  navi  battenti  bandiera  di  Stati
dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo   adibite
esclusivamente a traffici  commerciali  internazionali  in  relazione
alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate  di
cui all'articolo 1, comma 1. 
  2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e  9-quater,
le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese  di
navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni  che
applicano  gli  sgravi  fiscali  o  contributivi  accedono   in   via
telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di  effettuare
le verifiche sui beneficiari. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano  a  condizione  che
sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3  e  che
siano rispettate le disposizioni concernenti la  composizione  minima
dell'equipaggio e le tabelle di armamento. 
  4.  L'esonero  dal  versamento  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione  che
sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto
disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (CE)  n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
costituzione, alimentazione e aggiornamento  dell'elenco  di  cui  al
comma 2. 
  Art. 6-quater (Quota minima di navi  iscritte  nei  registri  degli
Stati dell'Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo  ovvero
navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio
economico europeo). - 1.  Le  disposizioni  degli  articoli  4,  6  e
9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico  europeo  costituiscano  almeno  il  25   per   cento   del
tonnellaggio della flotta dell'impresa. 
  2. Qualora  la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo della flotta dell'impresa  sia  inferiore  o
pari al 60 per cento, fermo restando il limite  minimo  previsto  dal
comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare  tale  quota.
Qualora la  quota  di  tonnellaggio  di  cui  al  primo  periodo  sia
superiore al 60 per cento, l'impresa e'  obbligata  esclusivamente  a
garantire che la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento. 
  Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1.  La  disposizione  di
cui all'articolo 4, comma 2,  si  applica  in  relazione  al  reddito
derivante: 
    a)  dai  proventi  principali  risultanti  dalle   attivita'   di
trasporto marittimo, quali i  proventi  derivanti  dalla  vendita  di
biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto
di passeggeri, dalla locazione di cabine  nel  contesto  del  viaggio
marittimo e dalla vendita  di  alimenti  e  bevande  per  il  consumo
immediato a bordo; 
    b) dallo svolgimento  delle  attivita'  assimilate  a  quelle  di
trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1; 
    c) dallo svolgimento  delle  attivita'  accessorie  derivanti  da
attivita'  di  trasporto  marittimo,  a  condizione  che  in  ciascun
esercizio i relativi ricavi di competenza  non  superino  il  50  per
cento dei ricavi totali  ammissibili  derivanti  dalla  utilizzazione
della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma  non  si
applica alla quota eccedente il 50 per cento. 
  2. I proventi dei contratti non collegati al  trasporto  marittimo,
quali  l'acquisizione  di  autovetture,  bestiame  e  beni  immobili,
costituiscono proventi  non  ammissibili  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 2. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  sono  individuate  le  attivita'
accessorie di cui al comma 1, lettera c),  nonche'  le  modalita'  di
acquisizione da  parte  dell'impresa,  presso  societa'  controllate,
controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei  servizi
a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada,
inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo  quanto  previsto
dal comma 5. 
  4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono
essere differenziati e tenuti in contabilita' separata. 
  5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito  e'  determinato
anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4,  comma  2,  e  le  altre
imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato,  si  applica,
ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di  mercato
di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte  sui  redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a  viaggio  di  navi).  -  1.  Le
disposizioni dell'articolo 4, comma  2,  si  applicano  all'attivita'
delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una
delle seguenti condizioni: 
    a)  se  le  navi  sono  noleggiate  a  tempo  o  a  viaggio   con
attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il  beneficiario
conta nella propria flotta anche navi per cui  assicura  la  gestione
tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno  il  20  per
cento del tonnellaggio della flotta; 
    b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che  non  sono
registrate in uno Stato appartenente allo  Spazio  economico  europeo
non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario  ammissibile
al regime; 
    c) almeno il 25 per cento  dell'intera  flotta  del  beneficiario
batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei  casi
di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere  o  aumentare
la quota di navi  di  proprieta'  o  locate  a  scafo  nudo  battenti
bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo rispetto
al totale della propria flotta. 
  Art.  6-septies  (Locazione  di  navi  a  scafo  nudo).  -  1.   Le
disposizioni dell'articolo 4, comma  2,  si  applicano  all'esercizio
delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti
condizioni: 
    a) i contratti di locazione a  scafo  nudo  sono  limitati  a  un
periodo massimo di tre anni; 
    b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso
temporaneo di capacita' connessa ai servizi  di  trasporto  marittimo
del beneficiario; 
    c) almeno il 50 per cento della  flotta  ammissibile  continua  a
essere gestito dal beneficiario. 
  2. Le condizioni di cui al comma 1 non si  applicano  all'attivita'
di locazione a scafo nudo posta in essere tra  soggetti  appartenenti
allo stesso gruppo di imprese in  uno  Stato  dell'Unione  europea  o
dello Spazio economico europeo. 
  Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi).  -  1.  Il
livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro
internazionale e  all'annotazione  nell'elenco  di  cui  all'articolo
6-ter, comma 2, e' conforme  a  quanto  previsto  dagli  orientamenti
dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  ai  trasporti
marittimi relativamente al massimale dell'aiuto. 
  2. L'azzeramento delle imposte sul  reddito  e  dei  contributi  di
sicurezza sociale dei marittimi e  la  riduzione  dell'imposta  sulle
societa' per le attivita' di  trasporto  marittimo  sono  il  livello
massimo di aiuto autorizzato.». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da  6-ter
a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  come
introdotte dal comma 1, lettera b), del presente  articolo,  valutati
in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  3.  Al  codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 49-quinquies: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «purche'  abitualmente   e   non
occasionalmente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  su  base
temporanea o occasionale»; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.
All'esercizio della professione di istruttore professionale  di  vela
si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto  legislativo
9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo o svizzeri,  nonche'  l'articolo  49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
per i cittadini di Paesi terzi.»; 
    b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo  periodo
e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  verifica  del  requisito   della
conoscenza  della  lingua  italiana  puo'  essere   effettuata   solo
successivamente al riconoscimento  del  brevetto  o  della  qualifica
professionale di cui  alla  lettera  d)  o  al  riconoscimento  della
qualifica professionale di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206.  Si  prescinde  dal  requisito  di  competenza  della
conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
ad allievi stranieri nella loro lingua madre.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,   n.   30
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione) come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale).  -
          1.  E'  istituito  il  registro  delle  navi  adibite  alla
          navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
          internazionale", nel quale  sono  iscritte,  a  seguito  di
          autorizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attivita'  di
          trasporto marittimo, inteso  come  trasporto  via  mare  di
          passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto  o
          una struttura in mare aperto, nonche' quelle  che  svolgono
          attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto
          previsto dal presente comma, quali: 
                  a) navi che forniscono assistenza alle  piattaforme
          offshore, quali le unita' che prestano servizi antincendio,
          di trasporto di materiali e personale tecnico; 
                  b) navi  d'appoggio  quali  le  navi  che  prestano
          servizi di rimorchio d'alto mare,  servizio  antincendio  e
          servizio antinquinamento; 
                  c) navi posacavi che effettuano  l'installazione  e
          l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi; 
                  d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero
          che effettuano attivita' di installazione e manutenzione in
          mare aperto; 
                  e) draghe che, oltre alle attivita'  di  dragaggio,
          effettuano  anche  attivita'  di  trasporto  del  materiale
          dragato; 
                  f) navi di servizio che forniscono altre  forme  di
          assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino  in
          contesti normativi nell'Unione europea simili a quello  del
          trasporto  marittimo  dell'Unione  europea  in  termini  di
          protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e  che
          operino nel mercato globale. 
                1-bis.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma   1   e'
          rilasciata a seguito di specifica  istanza  presentata  dai
          soggetti interessati, anche per posta certificata,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                1-ter. Ai fini istruttori  propedeutici  al  rilascio
          dell'autorizzazione     all'iscrizione     nel     Registro
          internazionale  o  all'annotazione   nell'elenco   di   cui
          all'articolo   6-ter,   comma   2,   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili acquisisce dal
          proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione
          di  impegno  a   rispettare   i   limiti   previsti   dagli
          orientamenti   marittimi,   corredata   della    pertinente
          documentazione tecnica della nave. Le  autorita'  marittime
          locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo
          esercizio delle  attivita'  autorizzate,  anche  attraverso
          controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi. 
                1-quater. Le attivita'  svolte  sui  rimorchiatori  e
          sulle draghe iscritti in uno Stato  dell'Unione  europea  o
          dello Spazio economico europeo  possono  beneficiare  delle
          misure  di  aiuto  soltanto  a  condizione  che  almeno  il
          cinquanta per cento  delle  attivita'  annuali  delle  navi
          costituisca trasporto marittimo e soltanto in  relazione  a
          tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti
          da attivita' di trasporto marittimo e quelli  derivanti  da
          altre attivita' non ammissibili devono essere riportati  in
          contabilita' separata. 
                2. Il Registro internazionale di cui al  comma  1  e'
          diviso  in  tre   sezioni   nelle   quali   sono   iscritte
          rispettivamente: 
                  a) le navi che appartengono a soggetti  italiani  o
          di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione,
          come sostituito dall'articolo 7; 
                  b)  le  navi  che  appartengono  a   soggetti   non
          comunitari ai sensi del comma 1, lettera b),  dell'articolo
          143 del codice della navigazione; 
                  c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
          non comunitari, in regime di  sospensione  da  un  registro
          comunitario o non comunitario, ai sensi del  comma  secondo
          dell'articolo 145 del codice della navigazione,  a  seguito
          di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici  italiani  o
          di altri Paesi dell'Unione europea. 
                3. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  rilasciata
          tenuto   conto   degli   appositi   contratti    collettivi
          sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli  2
          e 3. 
                4. Non possono comunque essere iscritte nel  Registro
          internazionale le navi da  guerra,  le  navi  di  Stato  in
          servizio non commerciale, le navi da pesca e le  unita'  da
          diporto. 
                5. Le navi iscritte nel Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di  cui  all'articolo  224  del  codice
          della navigazione, come sostituito dall'articolo  7,  salvo
          che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
          lorda e nei limiti di  un  viaggio  di  cabotaggio  mensile
          quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un  viaggio
          in provenienza o diretto verso  un  altro  Stato  ,  se  si
          osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
          b) e c). Le predette navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite massimo  di  sei  viaggi  mensili,  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), e comma 1-bis  e,  limitatamente  alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato    esclusivamente    personale     italiano     o
          comunitario.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della  legge
          24   dicembre   2012,   n.   234(Norme    generali    sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  49-quinquies  e
          49-sexies  del  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.
          171(Codice della nautica da  diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
          luglio 2003, n. 172) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  49-quinquies  (Istruttore   professionale   di
          vela). - 1. E' istruttore professionale di vela colui  che,
          in cambio di un corrispettivo o una  retribuzione,  insegna
          le diverse tecniche della navigazione a  vela  e  istruisce
          alla pratica velica  nelle  acque  marittime  e  in  quelle
          interne anche per la preparazione dei candidati agli  esami
          per il conseguimento delle  patenti  nautiche.  L'attivita'
          dell'istruttore   professionale   di   vela   puo'   essere
          esercitata anche in modo non esclusivo e  non  continuativo
          anche su base temporanea o occasionale. 
                1-bis. All'esercizio della professione di  istruttore
          professionale di vela  si  applicano,  per  i  profili  ivi
          disciplinati, il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.
          206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea  o  dello
          Spazio economico europeo o svizzeri, nonche' l'articolo  49
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
          n. 394, per i cittadini di Paesi terzi. 
                2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale
          degli istruttori professionali di vela di cui  all'articolo
          49-sexies e' condizione per l'esercizio della professione e
          per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato,
          chiunque esercita la professione di istruttore di  vela  in
          mancanza di detta  iscrizione  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000. 
                3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti
          alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                4.  L'esercizio  della  professione   di   istruttore
          professionale di  vela  in  violazione  degli  obblighi  di
          comunicazione stabiliti dal regolamento, di  cui  al  comma
          10, lettera c), e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 
                5. In caso di esercizio dell'attivita' di  istruttore
          professionale di vela in violazione delle disposizioni  del
          regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei  requisiti
          di cui all'articolo 49-sexies,  comma  2,  e'  adottato  un
          provvedimento disciplinare motivato di  avvertimento  o  di
          censura o di sospensione da un minimo  di  due  mesi  a  un
          massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e  con  le
          modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 10. 
                6.  La  sanzione   disciplinare   della   sospensione
          dall'esercizio dell'attivita' di  istruttore  professionale
          di vela e' irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice
          penale, nei seguenti casi: 
                  a) carenza  della  copertura  assicurativa  di  cui
          all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e); 
                  b)  emissione  del  decreto   di   fermo   di   cui
          all'articolo  384  del  codice  di   procedura   penale   e
          dell'ordinanza di custodia cautelare  di  cui  all'articolo
          285 del codice di procedura penale; 
                  c)   ricovero   in   un    ospedale    psichiatrico
          giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma  8,  lettera
          b); 
                  d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di
          cui all'articolo 219 del codice penale; 
                  e) applicazione di una delle  misure  di  sicurezza
          non detentive  previste  dall'articolo  215,  comma  terzo,
          numeri 1), 2) e 3) del codice penale; 
                  f) esercizio  dell'azione  penale  per  ipotesi  di
          reato inerenti o connessi alla professione. 
                7. La sospensione di cui al comma 6  cessa  di  avere
          effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere
          a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6.  La  sospensione
          disposta ai sensi della lettera f) del  comma  6  cessa  di
          aver  effetto  a  seguito  di   sentenza   di   assoluzione
          intervenuta in qualsiasi grado di giudizio. 
                8.  La   sanzione   disciplinare   della   radiazione
          dall'elenco di cui all'articolo  49-sexies  dell'istruttore
          professionale di vela e' disposta nei seguenti casi: 
                  a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo
          49-sexies, comma 2, lettera c); 
                  b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
          nei casi indicati dall'articolo 222, comma  2,  del  codice
          penale; 
                  c) assegnazione ad una colonia agricola  o  ad  una
          casa di  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  216  del  codice
          penale. 
                9.  Le  sanzioni  amministrative  e  disciplinari  in
          materia  di  esercizio  della  professione  di   istruttore
          professionale di vela sono  irrogate  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto
          competente  per  territorio  del  luogo  in  cui  e'  stata
          commessa  la  violazione,  rispettivamente  per  le   acque
          interne e per le acque marittime, ai sensi della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  e  sono   annotate   nell'elenco
          nazionale degli istruttori professionali di vela. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  adottato  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia    e    delle    finanze,    della    difesa,
          dell'istruzione,  dello  sviluppo   economico,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e previa acquisizione del parere del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali ai  sensi  dell'articolo  36,
          paragrafo  4,   del   regolamento   (UE)   2016/679,   sono
          disciplinate  le  seguenti  materie  in  conformita'   alle
          disposizioni  del   presente   articolo   e   dell'articolo
          49-sexies nonche' i tipi di dati  trattati,  le  operazioni
          eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e  le
          misure di tutela degli interessati: 
                  a) individuazione dei brevetti e  delle  qualifiche
          professionali  rilasciati,   nel   rispetto   del   sistema
          nazionale di qualifiche dei  tecnici  sportivi  (SNAQ)  del
          Comitato olimpico nazionale italiano e del  quadro  europeo
          delle qualifiche - European Qualification  Framework  (EQF)
          dell'Unione   europea,   dalla   Marina   militare,   dalla
          Federazione italiana vela e  dalla  Lega  navale  italiana,
          validi per l'accesso  alla  professione  di  istruttore  di
          vela; 
                  b)   disciplina   dell'elenco    nazionale    degli
          istruttori  professionali  di   vela,   ivi   compresi   la
          struttura, l'organizzazione,  la  tenuta,  l'aggiornamento,
          l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare,  i
          tempi e le modalita' di diffusione dell'elenco, i  tipi  di
          dati trattati,  le  operazioni  eseguibili,  il  motivo  di
          interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per  gli
          interessati, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice
          dell'amministrazione  digitale  e,  in  particolare,  delle
          linee guida di cui all'articolo  71  del  medesimo  codice,
          nonche' nel rispetto delle regole e delle garanzie previste
          in  materia  di  protezione   dei   dati   personali,   con
          particolare  riferimento   ai   principi   di   necessita',
          pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto
          del  principio  di   minimizzazione   dei   dati   di   cui
          all'articolo 5, paragrafo 1, lettera  c),  del  regolamento
          (UE) 2016/679; 
                  c) modalita' di comunicazione degli  estremi  della
          polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela
          e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  per   la   registrazione
          nell'elenco nazionale; 
                  d) modalita' di riconoscimento della  qualifica  di
          esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata
          in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione  nell'elenco
          nazionale degli istruttori professionali di vela; 
                  e) condizioni e modalita' per il rilascio, in  fase
          di acquisizione di uno  dei  brevetti  o  delle  qualifiche
          professionali di cui alla lettera a),  del  certificato  di
          idoneita' psichica e  fisica  da  parte  dei  medici  della
          Federazione medico-sportiva  italiana  o  dal  personale  e
          dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai  sensi
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione; 
                  f)  procedimento  disciplinare,  ivi  comprese   le
          procedure  di  impugnazione  in  via  amministrativa  e  di
          esecuzione delle sanzioni  disciplinari  nel  rispetto  del
          principio  del  contradditorio  e  dei  principi   generali
          dell'attivita' amministrativa; 
                  g) procedure di accesso, impugnazione  e  rettifica
          da parte degli interessati dei  dati  personali  trascritti
          nell'elenco nazionale  degli  istruttori  professionali  di
          vela.» 
                «Art. 49-sexies (Elenco  nazionale  degli  istruttori
          professionali  di  vela).  -  1.  E'  istituito  presso  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  l'elenco
          nazionale degli istruttori professionali di vela. 
                2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco  di  cui
          al comma  1  coloro  che  sono  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) hanno un'eta' minima di diciotto anni; 
                  b)  sono  in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o di titolo  di  studio  estero
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane; 
                  c)  salvo  che  il  reato  sia  estinto   o   siano
          intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   o   per
          tendenza,  non  sono  sottoposti  a  misure  di   sicurezza
          personali o a misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non  hanno  riportato
          condanne per uno  dei  delitti  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  o  per
          esercizio abusivo della professione, o per  delitto  contro
          la moralita' pubblica e il buon costume, o per delitti  che
          comportano l'interdizione dall'esercizio della  professione
          per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  non  hanno
          riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre
          anni  o  a  piu'  pene  detentive,  che  pur  singolarmente
          inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori  a
          sei anni; 
                  d) sono in possesso  di  brevetto  o  di  qualifica
          professionale che abilita all'insegnamento  delle  tecniche
          di base della navigazione a  vela  ai  sensi  dell'articolo
          49-quinquies, comma 10, lettera a); 
                  e)  hanno  stipulato  la  polizza  assicurativa   a
          copertura   della    responsabilita'    civile    derivante
          dall'esercizio della professione; 
                  f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di
          competenza nella  conoscenza  della  lingua  italiana  pari
          almeno al livello B2 (livello intermedio o  superiore)  del
          quadro comune europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza
          delle lingue (QCER). Il requisito  della  conoscenza  della
          lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato  ha
          conseguito in Italia il diploma di  cui  alla  lettera  b),
          ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza
          della lingua italiana come lingua straniera  rilasciata  da
          un ente certificatore (CLIQ).  La  verifica  del  requisito
          della  conoscenza  della  lingua   italiana   puo'   essere
          effettuata  solo  successivamente  al  riconoscimento   del
          brevetto  o  della  qualifica  professionale  di  cui  alla
          lettera   d)   o   al   riconoscimento   della    qualifica
          professionale di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
          2007, n. 206. Si prescinde dal requisito  della  conoscenza
          della lingua italiana qualora l'insegnamento sia  impartito
          ad allievi stranieri nella loro lingua madre; 
                  g) certificato di idoneita' psichica  e  fisica  di
          cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero
          rilasciato da un'autorita' competente  di  un  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  in  cui  il  brevetto  o   la
          qualifica professionale sono stati conseguiti. 
                3. I requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          d), non sono richiesti nei confronti di  coloro  che  hanno
          ottenuto  il   riconoscimento,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto  o  della
          qualifica professionale conseguiti in  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea, ovvero conformemente  all'articolo  49
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
          n. 394, se il brevetto o la  qualifica  professionale  sono
          stati conseguiti in Paesi terzi. 
                4.   L'iscrizione   nell'elenco    nazionale    degli
          istruttori  professionali  di  vela   e'   subordinata   al
          pagamento di un diritto stabilito con decreto del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Gli   introiti
          derivanti  dalla  riscossione  dei  diritti  di  iscrizione
          affluiscono  a  un  apposito  capitolo   dello   stato   di
          previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
          interamente  riassegnati,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello
          stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, ai  fini  della  copertura  delle  spese  di
          gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di  vela  e
          della  vigilanza  sull'esercizio   della   professione   di
          istruttore di vela. 
                5.   L'iscrizione   nell'elenco    nazionale    degli
          istruttori professionali di vela ha  efficacia  per  cinque
          anni.  Su  richiesta  dell'interessato,   l'iscrizione   e'
          rinnovata per altri cinque anni se permangono  i  requisiti
          di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui  al
          comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione puo'  essere  richiesto
          anche oltre il termine dei cinque  anni  dall'iscrizione  o
          dal rinnovo precedente. 
                6. L'elenco nazionale degli istruttori  professionali
          di vela e' pubblicato sui siti istituzionali del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, dei  comuni  nel  cui
          territorio  sono  presenti  centri  velici,  della   Marina
          militare, della Lega navale italiana  e  della  Federazione
          italiana vela ed e' aggiornato semestralmente.».