Art. 6 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale 1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9, comma 1, e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione. 3. Per finalita' di semplificazione e uniformita', le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022. 4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali): «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione. 3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo le modalita' definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. 4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati. 6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°(gradi) aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».