Art. 6 
 
        Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico 
                         locale e regionale 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di  cui  al  medesimo
articolo 9, comma 1, e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro
destinati al riconoscimento di un contributo,  calcolato  sulla  base
dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021,  per  l'incremento  di
costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo
quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per  l'alimentazione
dei mezzi di trasporto  destinati  al  trasporto  pubblico  locale  e
regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro il 31  ottobre  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  di
riparto delle risorse tra gli  enti  territoriali  competenti  per  i
servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le  modalita'
per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al  comma  1
alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione
governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di
rendicontazione. 
  3. Per finalita' di semplificazione  e  uniformita',  le  procedure
previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto
ed il riconoscimento delle risorse stanziate  nel  fondo  di  cui  al
comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre
2022. 
  4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al  comma
2 possono essere destinate ad incrementare la  quota  finalizzata  al
riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.115,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142
          (Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza  idrica,
          politiche sociali e industriali): 
                «Art.  9  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          trasporto). - 1. Per fronteggiare gli  aumenti  eccezionali
          dei prezzi dei carburanti  e  dei  prodotti  energetici  in
          relazione all'erogazione di servizi di  trasporto  pubblico
          locale  e  regionale  di  passeggeri  su  strada,  lacuale,
          marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo  di  servizio
          pubblico,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo,  con
          una dotazione di  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          destinato  al   riconoscimento   di   un   contributo   per
          l'incremento di costo, al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022  rispetto
          all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante
          per l'alimentazione dei mezzi  di  trasporto  destinati  al
          trasporto pubblico locale e regionale su  strada,  lacuale,
          marittimo  o   ferroviario.   Qualora   l'ammontare   delle
          richieste di accesso al fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto, la ripartizione delle  risorse  tra  gli
          operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale
          e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento,  da  parte  dell'ente   concedente   ovvero
          affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo
          di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale
          e  regionale,  alla  gestione  governativa  della  ferrovia
          circumetnea, alla concessionaria del  servizio  ferroviario
          Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione  governativa
          navigazione  laghi  e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
          contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto
          del limite di  spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative
          modalita' di rendicontazione. 
                3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei
          prezzi  dei  carburanti  e  dei  prodotti   energetici   in
          relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone
          su strada resi ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base  di
          autorizzazioni    rilasciate    dal     Ministero     delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  21  ottobre  2009,  ovvero  sulla  base  di
          autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
          ai sensi delle norme regionali di  attuazione  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'  dei  servizi
          di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
          11 agosto 2003, n. 218, e' istituito  presso  il  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo
          con una dotazione di 15 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          destinato  al  riconoscimento,  fino  a  concorrenza  delle
          risorse disponibili, in favore  degli  operatori  economici
          esercenti detti servizi di un contributo  fino  al  20  per
          cento  della  spesa  sostenuta  nel  secondo   quadrimestre
          dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,
          per l'acquisto di  carburante  destinato  all'alimentazione
          dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2
          o M3, a trazione alternativa a metano (CNG),  gas  naturale
          liquefatto  (GNL),  ibrida  (diesel/elettrico)   ovvero   a
          motorizzazione termica e  conformi  almeno  alla  normativa
          euro  V  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  595/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.  Ai
          fini dell'accesso alle risorse  del  fondo,  gli  operatori
          economici trasmettono telematicamente  al  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  secondo  le
          modalita' definite dal medesimo  Ministero  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, una dichiarazione  redatta  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          contenente i dati di immatricolazione di ciascun  mezzo  di
          trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia
          delle  fatture  d'acquisto  del   carburante   quietanzate,
          l'entita'  del  contributo  richiesto  e  gli  estremi  per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse tra gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in
          misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite
          massimo di spesa. 
                4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli
          erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione
          del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive (IRAP) e non  rilevano  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                5. All'articolo 3 del decreto-legge 17  maggio  2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati. 
                6.  Per  fronteggiare  le  ripercussioni   economiche
          negative per il settore  del  trasporto  ferroviario  delle
          merci  derivanti  dall'eccezionale  incremento  del   costo
          dell'energia, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
          per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di  spesa,  a
          favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di
          cui  al  primo  periodo  e'  dedotto  da  Rete  ferroviaria
          italiana Spa dai costi netti totali  afferenti  ai  servizi
          del pacchetto minimo di accesso al fine  di  disporre,  dal
          1°(gradi) aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il  limite
          massimo  dello  stanziamento  di  cui  al  medesimo   primo
          periodo,  una   riduzione   del   canone   per   l'utilizzo
          dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento  della
          quota eccedente la copertura del costo direttamente  legato
          alla  prestazione   del   servizio   ferroviario   di   cui
          all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio
          2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per
          l'utilizzo  dell'infrastruttura   su   cui   applicare   la
          riduzione di cui al secondo periodo  e'  determinato  sulla
          base  delle  vigenti   misure   di   regolazione   definite
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   di   cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
                7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria  italiana
          Spa trasmette al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili e all'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6. 
                8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
          Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili con le risorse
          umane disponibili a legislazione vigente. 
                9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  quanto  ad
          euro 1 milione mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti
          dall'abrogazione di cui al comma 5  e  quanto  ad  euro  69
          milioni ai sensi dell'articolo 43.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».