Art. 10 Elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza 1. Le regioni si possono dotare di appositi elenchi e/o registri, periodicamente aggiornati, in cui sono iscritti i centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, in possesso almeno dei requisiti previsti dalla presente intesa. 2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, i dati aggiornati sul numero dei C.U.A.V. operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa ed inseriti negli appositi elenchi/albi regionali di cui al comma 1.