Art. 10 
 
     Elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori 
                   o potenziali autori di violenza 
 
  1. Le regioni si possono dotare di appositi elenchi  e/o  registri,
periodicamente aggiornati, in cui sono iscritti i centri  per  uomini
autori di violenza o  potenziali  autori  di  violenza,  in  possesso
almeno dei requisiti previsti dalla presente intesa. 
  2. Le regioni e le province autonome  trasmettono  al  Dipartimento
per le pari opportunita', entro il 30 marzo  di  ogni  anno,  i  dati
aggiornati  sul  numero  dei  C.U.A.V.  operanti  sul  territorio  in
possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa ed inseriti
negli appositi elenchi/albi regionali di cui al comma 1.