Art. 2 Lavoro in rete 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici. 2. Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali centri antiviolenza, servizi sociali degli enti locali, servizi ospedalieri e specialistici del servizio sanitario regionale, servizi giudiziari, Forze dell'ordine, tribunali, ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarieta' e la coerenza del programma e la continuita' degli interventi. 3. Il C.U.A.V. si deve dotare di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attivita' e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.