Art. 2 
 
                           Lavoro in rete 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, i C.U.A.V. operano in  maniera  integrata  con  la  rete  dei
servizi  socio-sanitari  e  assistenziali  territoriali,  tenendo  al
contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione  delle
persone che subiscono violenza, anche qualora  svolgano  funzioni  di
servizi specialistici. 
  2. Il C.U.A.V.  mantiene  rapporti  costanti  e  funzionali,  anche
mediante la sottoscrizione di protocolli di rete,  con  le  strutture
cui compete la  prevenzione  e  la  protezione  delle  vittime  e  la
repressione dei reati di violenza, quali centri antiviolenza, servizi
sociali degli enti locali, servizi ospedalieri  e  specialistici  del
servizio sanitario regionale, servizi giudiziari, Forze  dell'ordine,
tribunali, ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e
grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarieta' e la coerenza
del programma e la continuita' degli interventi. 
  3. Il C.U.A.V. si  deve  dotare  di  una/un  referente/responsabile
organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attivita' e il
monitoraggio  dei  programmi,  che  si   relaziona   con   i   centri
antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri  punti
della rete di contrasto alla violenza di genere.