Art. 5 Prestazioni minime garantite 1. Il C.U.A.V. deve garantire le seguenti prestazioni minime che potranno essere attuate sia in ambito territoriale che all'interno degli Istituti di pena, in raccordo e collaborazione con gli stessi e nel contesto di programmi opportunamente riadattati all'ambito. a) Accesso ai servizi Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di eta' superiore ai diciotto anni. Il primo accesso informativo e' senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69. In deroga a quanto sopra, i C.U.A.V. potranno accogliere anche autori minorenni purche' abbiano implementato attivita' specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi esercita la responsabilita' genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.). Il primo accesso viene effettuato tramite centralino telefonico, mail, segnalazioni da parte dei servizi della rete o giudiziari, colloqui informativi e/o conoscitivi. Anche nel caso di segnalazione da terzi, ivi compresi legali di parte o servizi pubblici, e' necessario che il contatto e le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall'interessato. Si accede al C.U.A.V. anche attraverso programmi di reinserimento e recupero di soggetti condannati per reati sessuali o per maltrattamento contro familiare-convivente (partner), nelle modalita' e per le finalita' previste dall'art. 6, comma 1 e 2, e dell'art. 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, o nell'ambito di misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario. L'accesso ai servizi proposti dal C.U.A.V. puo' essere certificato solo dopo la fase di valutazione mirata a stabilire se esistano le condizioni necessarie per l'avvio di un programma. b) Colloqui di valutazione I colloqui di valutazione iniziali sono finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma. Gli interventi previsti in questa fase sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorita' l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime. La valutazione, svolta con gli strumenti tipici di ogni figura professionale e con strumenti di valutazione del rischio, avra' come oggetto la qualita' ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni non trattate ostative l'intervento (dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettivita' ecc..), l'intenzione e la concreta possibilita' di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma. Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valutera' anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilita' di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue. L'impossibilita' di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovra' essere, altresi', comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma. Il C.U.A.V. puo' attestare che l'utente ha intrapreso ovvero ha concluso un programma. Tale attestazione non ha valore di valutazione del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore di violenza. c) Presa in carico (individuale e/o di gruppo) I C.U.A.V. attivano programmi che possono prevedere interventi e attivita' sia individuali che di gruppo, con la finalita' di modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze; essi devono inoltre prevedere una durata minima di sessanta ore, su un arco di almeno dodici mesi. L'articolazione del programma, la modalita' di svolgimento e la sua durata sono definite dall'equipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione. Il programma e' attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l'autore una volta appurata la motivazione a intraprendere il programma. d) Valutazione del rischio Il C.U.A.V. procede alla valutazione del rischio, che deve essere realizzata in maniera sistematica avvalendosi di procedure standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza. La valutazione del rischio viene intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilita' di un cambiamento nel livello di rischio, nonche' a conclusione del programma. La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorita' giudiziaria, Forze dell'ordine, servizi sociali e/o sanitari, ecc.). Il C.U.A.V. sottoscrive e adotta protocolli sulla valutazione congiunta del rischio con altri enti della rete di protezione delle vittime di violenza e di figlie/i minori. Il C.U.A.V. segnala con tempestivita' alle autorita' competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio di aggressione o di escalation della violenza da parte di autore partecipante al programma. Ai fini di garantire la sicurezza della donna vittima di violenza, il soggetto gestore mettera' in atto ogni adempimento necessario volto a garantire la riservatezza e la non circolazione delle informazioni acquisite direttamente dalle donne e/o da chi opera con esse (es. Centri antiviolenza), evitando in ogni caso che queste siano condivise con l'autore della violenza. e) Attivita' di prevenzione primaria I C.U.A.V. organizzano attivita' di prevenzione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunita' attraverso incontri sul territorio o nelle scuole. I professionisti del C.U.A.V., inoltre, organizzano e partecipano a interventi formativi in collaborazione con tutti i referenti della rete di contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio (Servizi socio-sanitari, enti locali, compresi servizi/enti invianti) per la diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.