Art. 5 
 
                    Prestazioni minime garantite 
 
  1. Il C.U.A.V. deve garantire le seguenti  prestazioni  minime  che
potranno essere attuate sia in ambito  territoriale  che  all'interno
degli Istituti di pena, in raccordo e collaborazione con gli stessi e
nel contesto di programmi opportunamente riadattati all'ambito. 
a) Accesso ai servizi 
  Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di eta'  superiore  ai diciotto
anni. Il primo accesso  informativo  e'  senza  oneri  a  carico  del
cittadino, per i  successivi  servizi  resta  fermo  quanto  disposto
dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69. 
  In deroga a quanto sopra,  i  C.U.A.V.  potranno  accogliere  anche
autori minorenni purche' abbiano  implementato  attivita'  specifiche
loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza  da  chi
esercita la responsabilita' genitoriale o dal servizio  pubblico  che
ha in carico il caso (es U.S.S.M.). 
  Il primo accesso viene effettuato  tramite  centralino  telefonico,
mail, segnalazioni da parte dei  servizi  della  rete  o  giudiziari,
colloqui informativi e/o conoscitivi. 
  Anche nel caso di segnalazione da terzi,  ivi  compresi  legali  di
parte o  servizi  pubblici,  e'  necessario  che  il  contatto  e  le
richieste  di  intraprendere  il  programma  provengano  direttamente
dall'interessato. 
  Si accede al C.U.A.V. anche attraverso programmi di reinserimento e
recupero  di  soggetti  condannati   per   reati   sessuali   o   per
maltrattamento contro familiare-convivente (partner), nelle modalita'
e per le finalita' previste dall'art. 6, comma 1 e 2, e dell'art.  17
della  legge  19  luglio  2019,  n.  69,  o  nell'ambito  di   misure
alternative previste dall'ordinamento penitenziario. 
  L'accesso ai servizi proposti dal C.U.A.V. puo' essere  certificato
solo dopo la fase di valutazione mirata a stabilire  se  esistano  le
condizioni necessarie per l'avvio di un programma. 
b) Colloqui di valutazione 
  I colloqui di valutazione iniziali sono  finalizzati  a  verificare
che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma. 
  Gli interventi  previsti  in  questa  fase  sono  svolti  anche  in
raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo
settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al
fine  di  predisporre  un  programma   che   abbia   come   priorita'
l'interruzione della violenza,  la  sicurezza  ed  il  supporto  alle
vittime. 
  La valutazione, svolta con gli  strumenti  tipici  di  ogni  figura
professionale e con strumenti di valutazione del rischio, avra'  come
oggetto la qualita' ed il livello della motivazione, la  presenza  di
condizioni   non   trattate   ostative    l'intervento    (dipendenze
patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici  inabilitanti
la soggettivita' ecc..), l'intenzione e la concreta  possibilita'  di
partecipare  agli  interventi  proposti  per  tutta  la  durata   del
programma. 
  Nel caso di  utenti  provenienti  da  altre  nazioni,  il  C.U.A.V.
valutera' anche la presenza  dei  requisiti  minimi  di  comprensione
della lingua italiana e/o la possibilita' di disporre  di  figure  di
mediazione   linguistico-culturale   e   di   materiale   informativo
plurilingue. 
  L'impossibilita' di accoglimento della richiesta per mancanza delle
condizioni  necessarie  deve   essere   comunicata   con   congruente
argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico
o del  privato  sociale)  autorizzato  a  riceverne  notizia.  Dovra'
essere, altresi', comunicata  una  eventuale  adesione  inadeguata  o
incompleta al programma. 
  Il C.U.A.V. puo' attestare che l'utente  ha  intrapreso  ovvero  ha
concluso un programma. Tale attestazione non ha valore di valutazione
del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore di violenza. 
c) Presa in carico (individuale e/o di gruppo) 
  I C.U.A.V. attivano programmi che possono  prevedere  interventi  e
attivita'  sia  individuali  che  di  gruppo,  con  la  finalita'  di
modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione
di comportamenti non violenti nelle  relazioni  interpersonali  e  di
prevenire nuove violenze; essi devono inoltre  prevedere  una  durata
minima  di sessanta  ore,  su  un   arco   di   almeno dodici   mesi.
L'articolazione del programma, la modalita' di svolgimento e  la  sua
durata sono definite dall'equipe osservante e dall'operatore  che  ha
in carico il soggetto  sulla  base  di  elementi  caratterizzanti  la
singola situazione. 
  Il programma e' attivato sulla base di un'adesione  consapevole  da
parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il
C.U.A.V. e l'autore una volta appurata la motivazione a intraprendere
il programma. 
d) Valutazione del rischio 
  Il C.U.A.V. procede alla valutazione del rischio, che  deve  essere
realizzata  in   maniera   sistematica   avvalendosi   di   procedure
standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del
carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza. 
  La valutazione del rischio viene  intrapresa  e  documentata  nella
fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate  e  in
ogni  altro  momento  in  cui  il  comportamento  dell'autore  o   la
situazione indichino la possibilita' di un cambiamento nel livello di
rischio, nonche' a conclusione del programma. 
  La valutazione del rischio include il maggior numero  possibile  di
fonti di informazione, in particolar modo il  punto  di  vista  della
compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia  e  le
informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio  che  si
occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorita' giudiziaria, Forze
dell'ordine, servizi sociali e/o sanitari, ecc.). 
  Il C.U.A.V.  sottoscrive  e  adotta  protocolli  sulla  valutazione
congiunta del rischio con altri enti della rete di  protezione  delle
vittime di violenza e di figlie/i minori. 
  Il C.U.A.V. segnala con tempestivita' alle autorita' competenti  le
situazioni per le quali rilevi un concreto rischio di  aggressione  o
di escalation della violenza  da  parte  di  autore  partecipante  al
programma. 
  Ai fini di garantire la sicurezza della donna vittima di  violenza,
il soggetto gestore mettera'  in  atto  ogni  adempimento  necessario
volto a  garantire  la  riservatezza  e  la  non  circolazione  delle
informazioni acquisite direttamente dalle donne e/o da chi opera  con
esse (es. Centri antiviolenza), evitando  in  ogni  caso  che  queste
siano condivise con l'autore della violenza. 
e) Attivita' di prevenzione primaria 
  I C.U.A.V. organizzano attivita' di prevenzione,  sensibilizzazione
e  formazione  rivolte  alla  comunita'   attraverso   incontri   sul
territorio o nelle scuole. I professionisti  del  C.U.A.V.,  inoltre,
organizzano e partecipano a interventi  formativi  in  collaborazione
con tutti i referenti della rete di contrasto alla violenza di genere
presenti  sul  territorio  (Servizi  socio-sanitari,   enti   locali,
compresi servizi/enti invianti) per la diffusione della cultura della
prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.