Art. 7 
 
      Attivita' di verifica e monitoraggio - Flusso informativo 
 
  1. I C.U.A.V. svolgono attivita'  di  raccolta  dati  nel  rispetto
della riservatezza  e  dell'anonimato  degli  utenti,  e  partecipano
all'attivita' di raccolta di  informazioni,  ricerca  e  analisi  sia
quantitativa che  qualitativa,  su  base  territoriale,  regionale  o
provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione  di
un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza
nei confronti delle donne nelle sue varie  forme,  anche  sulla  base
delle  disposizioni  e  indicazioni  di  rilevazione   proposte   dal
Dipartimento per le pari opportunita', dal Consiglio nazionale  delle
ricerche, dall'Istituto nazionale di statistica e dalle regioni. 
  2.  Ogni  C.U.A.V.  si  dota  di  modalita'  di   registrazione   e
documentazione dei programmi proposti e realizzati,  specificando  il
tipo di violenza agita e di rilevazione degli esiti e degli eventuali
abbandoni. 
  3. Il C.U.A.V. realizza un'attivita' di follow  up  dei  programmi,
anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento.