Art. 7 Attivita' di verifica e monitoraggio - Flusso informativo 1. I C.U.A.V. svolgono attivita' di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato degli utenti, e partecipano all'attivita' di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunita', dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto nazionale di statistica e dalle regioni. 2. Ogni C.U.A.V. si dota di modalita' di registrazione e documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il tipo di violenza agita e di rilevazione degli esiti e degli eventuali abbandoni. 3. Il C.U.A.V. realizza un'attivita' di follow up dei programmi, anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento.