IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
del 23 luglio 2021, n. 123 ed in  particolare  l'art.  77,  commi  da
2-bis a 2-sexies; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visti gli articoli, 1, comma 1, 5-bis, comma  1  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
gennaio 2022, con il  quale  il  dott.  Antonio  Bartoloni  e'  stato
nominato  direttore  generale  della  Direzione   generale   per   la
riconversione  industriale  e  le  grandi  filiere   produttive   del
Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla  registrazione  alla
Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
29 luglio 2021, n. 149, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  260  del  30  ottobre  2021,   recante   il
«Regolamento  concernente  l'organizzazione   del   Ministero   dello
sviluppo economico»; 
  Considerata la necessita' di  dare  attuazione  a  quanto  statuito
dall'art. 77, comma 2-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, con cui e' stato demandato ad un  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di stabilire le  condizioni  e  le  modalita'  per  la
presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al  comma
2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi  2-ter  e
2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
citato comma 2-bis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)   «amministrazione    straordinaria»:    la    procedura    di
amministrazione straordinaria del  Gruppo  ILVA  S.p.a.,  di  cui  al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) «decreto-legge n. 73/2021»: il decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, recante «Misure urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,
per le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
territoriali»; 
    c) «legge n. 106/2021»: la legge di conversione con modifiche  al
decreto-legge n. 73/2021 «Misure urgenti  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali»; 
    d) «beneficiari»: i proprietari, persone fisiche o giuridiche, di
immobili  siti  nei  quartieri  della  citta'  di   Taranto   oggetto
dell'aggressione di polveri e sostanze provenienti dagli stabilimenti
siderurgici del Gruppo ILVA, in favore dei  quali  sia  stata  emessa
sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a  carico  del  Gruppo
ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria,  con  insinuazione  del
credito nello stato passivo della medesima procedura, in ragione  dei
maggiori costi connessi  alla  manutenzione  degli  stabili  di  loro
proprieta' ovvero per la riduzione delle  possibilita'  di  godimento
dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi
a causa delle emissioni  inquinanti  provenienti  dagli  stabilimenti
siderurgici del Gruppo ILVA; 
    e) «fondo»: il fondo istituito,  ai  sensi  dell'art.  77,  comma
2-bis del decreto-legge n. 73/2021, a copertura dell'indennizzo per i
danni   agli   immobili   derivanti    dall'esposizione    prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di  Taranto
del Gruppo ILVA; 
    f) «danni»: i danni subiti dai  proprietari,  persone  fisiche  o
giuridiche, di immobili siti nei quartieri della  citta'  di  Taranto
oggetto dell'aggressione di  polveri  e  sostanze  provenienti  dagli
stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA,  in  ragione  dei  maggiori
costi connessi alla manutenzione degli  stabili  di  loro  proprieta'
ovvero per la riduzione delle possibilita' di  godimento  dei  propri
immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli  stessi  a  causa
delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici
del Gruppo ILVA, cosi'  come  stabiliti  da  sentenza  definitiva  di
risarcimento dei danni e determinati ai fini dell'ammissione, in  via
definitiva, allo stato passivo del  Gruppo  ILVA  in  amministrazione
straordinaria; 
    g) «indennizzo»: l'indennizzo riconosciuto nella  misura  massima
del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile  danneggiato  e,
comunque, per un ammontare non superiore a 30.000 euro  per  ciascuna
unita'   abitativa,   per   i   danni   agli    immobili    derivanti
dall'esposizione   prolungata   all'inquinamento   provocato    dagli
stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, come determinato
ai fini della insinuazione del credito nello stato passivo del Gruppo
ILVA in  amministrazione  straordinaria  e  specificato  in  sede  di
richiesta di indennizzo, in ossequio all'art. 77,  comma  2-ter,  del
decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla  legge
23 luglio 2021, n. 106; 
    h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico.