IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 23 luglio 2021, n. 123 ed in particolare l'art. 77, commi da 2-bis a 2-sexies; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visti gli articoli, 1, comma 1, 5-bis, comma 1 e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, con il quale il dott. Antonio Bartoloni e' stato nominato direttore generale della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive del Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto statuito dall'art. 77, comma 2-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con cui e' stato demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di stabilire le condizioni e le modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «amministrazione straordinaria»: la procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA S.p.a., di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; b) «decreto-legge n. 73/2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; c) «legge n. 106/2021»: la legge di conversione con modifiche al decreto-legge n. 73/2021 «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; d) «beneficiari»: i proprietari, persone fisiche o giuridiche, di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri e sostanze provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico del Gruppo ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito nello stato passivo della medesima procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA; e) «fondo»: il fondo istituito, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA; f) «danni»: i danni subiti dai proprietari, persone fisiche o giuridiche, di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri e sostanze provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, cosi' come stabiliti da sentenza definitiva di risarcimento dei danni e determinati ai fini dell'ammissione, in via definitiva, allo stato passivo del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria; g) «indennizzo»: l'indennizzo riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato e, comunque, per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita' abitativa, per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, come determinato ai fini della insinuazione del credito nello stato passivo del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e specificato in sede di richiesta di indennizzo, in ossequio all'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico.