Art. 10 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, anche per il tramite della commissione tecnica di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto, puo' effettuare monitoraggi, controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo. 2. I beneficiari e l'amministrazione straordinaria sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dalla commissione tecnica ai sensi del comma 1.