Art. 10 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. Il Ministero, in  ogni  fase  del  procedimento,  anche  per  il
tramite della commissione tecnica di cui all'art.  9,  comma  2,  del
presente decreto, puo' effettuare monitoraggi, controlli e ispezioni,
anche  a  campione,  al  fine  di  verificare  la  sussistenza  delle
condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo. 
  2. I beneficiari e l'amministrazione straordinaria  sono  tenuti  a
consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo  svolgimento
di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal  Ministero
e dalla commissione tecnica ai sensi del comma 1.