Art. 11 
 
                          Obblighi a carico 
                 dell'amministrazione straordinaria 
 
  1. L'amministrazione straordinaria e' tenuta a: 
    a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero; 
    b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni  presentate
dal Ministero; 
    c) custodire la documentazione relativa alle  istanze  pervenute,
nel rispetto della normativa di riferimento.