Art. 11 Obblighi a carico dell'amministrazione straordinaria 1. L'amministrazione straordinaria e' tenuta a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni presentate dal Ministero; c) custodire la documentazione relativa alle istanze pervenute, nel rispetto della normativa di riferimento.