Art. 12 
 
                               Revoche 
 
  1. Il finanziamento del fondo e' revocato, in tutto o in parte, nei
seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili  ai  beneficiari  e  non  sanabili,  non  conosciute
all'atto della presentazione dell'istanza d'indennizzo; 
    b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dai beneficiari; 
    c)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia,  non  conosciuta  all'atto  della  presentazione
dell'istanza d'indennizzo,  secondo  quanto  stabilito  all'art.  94,
comma  2,  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  o  di  altre  condizioni
previste dalla legislazione  vigente  come  causa  di  incapacita'  a
beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque  a  cio'
ostative. 
  2. Nel caso di revoca dell'indennizzo, i beneficiari sono tenuti  a
restituire  l'importo  complessivo  erogato  con   le   maggiorazioni
previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.