Art. 12 Revoche 1. Il finanziamento del fondo e' revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili ai beneficiari e non sanabili, non conosciute all'atto della presentazione dell'istanza d'indennizzo; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dai beneficiari; c) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, non conosciuta all'atto della presentazione dell'istanza d'indennizzo, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o di altre condizioni previste dalla legislazione vigente come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. 2. Nel caso di revoca dell'indennizzo, i beneficiari sono tenuti a restituire l'importo complessivo erogato con le maggiorazioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.