Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a parte la dotazione finanziaria disponibile di cui all'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021. 2. Le attivita' ivi disciplinate sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.