Art. 13 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, a parte la dotazione finanziaria disponibile di cui
all'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021. 
  2. Le attivita' ivi disciplinate sono svolte con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.