Art. 14 Disposizioni finali 1. Le istanze d'indennizzo da parte del fondo sono presentate a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2022 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1136