Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le istanze d'indennizzo da parte del  fondo  sono  presentate  a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del
presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 settembre 2022 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Giorgetti         
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1136