Art. 3 
 
                              Attivita' 
 
  1. Le attivita' relative alla verifica della  completezza  e  della
regolarita'   delle   istanze   di   accesso   al   fondo    ricevute
dall'amministrazione  straordinaria  ai   fini   della   liquidazione
dell'indennizzo di cui al fondo previsto dall'art.  77,  comma  2-bis
del decreto-legge n. 73/2021, sono affidate al Ministero. 
  2. La fase istruttoria, avente ad oggetto  la  presentazione  delle
richieste di accesso al fondo e la preventiva verifica di regolarita'
circa la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali delle stesse
e' svolta dall'amministrazione straordinaria sotto la  vigilanza  del
Ministero che si avvale dell'assistenza di una  commissione  tecnica,
disciplinata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente decreto,  ai
fini della verifica della effettiva sussistenza dei  presupposti  per
l'indennizzo da concedere a valere sul fondo.