Art. 3 Attivita' 1. Le attivita' relative alla verifica della completezza e della regolarita' delle istanze di accesso al fondo ricevute dall'amministrazione straordinaria ai fini della liquidazione dell'indennizzo di cui al fondo previsto dall'art. 77, comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, sono affidate al Ministero. 2. La fase istruttoria, avente ad oggetto la presentazione delle richieste di accesso al fondo e la preventiva verifica di regolarita' circa la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali delle stesse e' svolta dall'amministrazione straordinaria sotto la vigilanza del Ministero che si avvale dell'assistenza di una commissione tecnica, disciplinata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente decreto, ai fini della verifica della effettiva sussistenza dei presupposti per l'indennizzo da concedere a valere sul fondo.