Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dell'indennizzo da parte del fondo le persone, fisiche e giuridiche, che, alla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo, si trovano nelle seguenti condizioni cumulative: a) siano proprietari di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA; b) sia stata adottata in loro favore sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico dell'amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA; c) il relativo credito sia stato ammesso, in via definitiva, nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria. 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le persone, fisiche e giuridiche, nei confronti delle quali sussista una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.