Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  dell'indennizzo  da  parte  del  fondo  le
persone, fisiche e giuridiche, che, alla data di presentazione  della
richiesta di accesso al fondo, si trovano nelle  seguenti  condizioni
cumulative: 
    a) siano proprietari di immobili siti nei quartieri della  citta'
di Taranto oggetto  dell'aggressione  di  polveri  provenienti  dagli
stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA; 
    b) sia stata adottata  in  loro  favore  sentenza  definitiva  di
risarcimento dei danni, a carico dell'amministrazione  straordinaria,
in ragione  dei  maggiori  costi  connessi  alla  manutenzione  degli
stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita'
di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito
dagli stessi a causa delle  emissioni  inquinanti  provenienti  dagli
stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA; 
    c) il relativo credito sia  stato  ammesso,  in  via  definitiva,
nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria. 
  2. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le persone,  fisiche  e  giuridiche,  nei  confronti
delle quali sussista una causa di divieto in relazione alla normativa
antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, o che si trovino in  altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.