Art. 6 Modalita' di intervento del fondo 1. Il fondo opera con uno o piu' provvedimenti del Ministero con i quali si dispone l'erogazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77 del decreto-legge n. 73/2021, come convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021. 2. Il fondo opera tramite istanza d'indennizzo presentata dai beneficiari, persone fisiche o giuridiche, al Ministero per il tramite dell'amministrazione straordinaria, corredata della documentazione obbligatoria di cui all'art. 8 del presente decreto.