Art. 6 
 
                  Modalita' di intervento del fondo 
 
  1. Il fondo opera con uno o piu' provvedimenti del Ministero con  i
quali si  dispone  l'erogazione  dell'indennizzo  per  i  danni  agli
immobili  derivanti  dall'esposizione   prolungata   all'inquinamento
provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo  ILVA,
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77  del  decreto-legge  n.
73/2021, come convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021. 
  2. Il fondo  opera  tramite  istanza  d'indennizzo  presentata  dai
beneficiari, persone  fisiche  o  giuridiche,  al  Ministero  per  il
tramite   dell'amministrazione   straordinaria,    corredata    della
documentazione obbligatoria di cui all'art. 8 del presente decreto.