Art. 7 Indennizzo 1. L'indennizzo di cui al presente decreto e' riconosciuto: a) per le motivazioni contenute nell'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021; b) nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, per l'anno 2022; c) nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato, cosi' come determinato ai fini della insinuazione del credito, in via definitiva, nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria e specificato in sede di istanza d'indennizzo, in ossequio all'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021 e, comunque, per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita' abitativa, ai sensi dell'art. 77, comma 2-quater, del decreto-legge n. 73/2021. 2. Al fine di consentire il piu' ampio accesso al riconoscimento dell'indennizzo da parte del fondo, ciascuna persona, fisica o giuridica, puo' presentare richiesta per un solo immobile di proprieta'. 3. Le somme eventualmente non oggetto di erogazione sono fatte confluire in apposito capitolo dell'entrata, al fine della successiva riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.