Art. 7 
 
                             Indennizzo 
 
  1. L'indennizzo di cui al presente decreto e' riconosciuto: 
    a) per le motivazioni contenute nell'art. 77,  comma  2-ter,  del
decreto-legge n. 73/2021; 
    b) nei limiti della dotazione finanziaria  di  cui  all'art.  77,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, per l'anno 2022; 
    c) nella misura massima del 20 per cento del  valore  di  mercato
dell'immobile danneggiato,  cosi'  come  determinato  ai  fini  della
insinuazione del credito, in  via  definitiva,  nello  stato  passivo
dell'amministrazione straordinaria e specificato in sede  di  istanza
d'indennizzo, in ossequio all'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 73/2021 e, comunque, per un ammontare non superiore a 30.000  euro
per ciascuna unita' abitativa, ai sensi dell'art. 77, comma 2-quater,
del decreto-legge n. 73/2021. 
  2. Al fine di consentire il piu' ampio  accesso  al  riconoscimento
dell'indennizzo da  parte  del  fondo,  ciascuna  persona,  fisica  o
giuridica,  puo'  presentare  richiesta  per  un  solo  immobile   di
proprieta'. 
  3. Le somme eventualmente non  oggetto  di  erogazione  sono  fatte
confluire in apposito capitolo dell'entrata, al fine della successiva
riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.