(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
               Modifiche al capitolo II del Titolo VI 
 
    1. Al paragrafo 1,  sottoparagrafo  1.1,  secondo  capoverso,  la
parola «Tale» e' sostituita con la seguente: «La». 
    2. I sottoparagrafi 1.2 e 1.3 del paragrafo 1 sono sostituiti con
i seguenti. 
    «1.2. Modifica delle informazioni comunicate. 
      1.2.1. SGR che gestiscono OICVM. 
      La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia  e  alla
competente  autorita'  del  Paese  ospitante  ogni   modifica   delle
informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e  5),  almeno
trenta giorni prima di procedere alle modifiche. 
      Entro   trenta   giorni   dalla   data   di   ricezione   della
comunicazione, completa di tutti gli  elementi  necessari,  la  Banca
d'Italia notifica le informazioni ricevute  all'autorita'  competente
del Paese ospitante. La comunicazione non da' luogo a un procedimento
amministrativo a istanza di parte ai sensi e per  gli  effetti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
      Dell'avvenuta  notifica  all'autorita'  competente  del   Paese
ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata. 
      Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, qualora
la  Banca  d'Italia  intenda  rifiutare  di  effettuare  la  notifica
all'autorita' competente del Paese ospitante per le ragioni  indicate
nel  paragrafo  1.1,  essa  avvia  un   procedimento   amministrativo
d'ufficio di divieto che deve concludersi entro quaranta giorni dalla
ricezione  della  comunicazione  completa  di  tutti   gli   elementi
necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali  cause  di
sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data. 
      Nel caso in cui la modifica comporti  il  mancato  rispetto  da
parte della SGR della disciplina in materia  di  gestione  collettiva
del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo
d'ufficio di  divieto  della  modifica  che  deve  concludersi  entro
quindici  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della   comunicazione
completa di tutti gli elementi necessari. 
      La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente  del  Paese
ospitante il divieto per la SGR di effettuare la modifica. 
      Se  una  modifica  e'  attuata  in   assenza   della   relativa
comunicazione alla Banca d'Italia o comunque in  conseguenza  di  una
modifica attuata il gestore non e' piu' conforme alla  disciplina  in
materia di gestione  collettiva  del  risparmio,  la  Banca  d'Italia
adotta gli opportuni interventi correttivi ai  sensi  del  TUF  e  ne
informa prontamente l'autorita' competente del Paese ospitante. 
      La SGR che gestisce OICVM comunica tempestivamente  alla  Banca
d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante. La Banca  d'Italia
comunica all'autorita' competente del  Paese  ospitante  la  modifica
delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 1.1, primo
capoverso, n. 6). 
      Nel caso in cui la SGR gestisca OICVM nel Paese  ospitante,  la
Banca d'Italia consulta l'autorita' competente  del  Paese  ospitante
prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR. 
      1.2.2. SGR che gestiscono FIA. 
      La SGR che gestisce  FIA  comunica  alla  Banca  d'Italia  ogni
modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4)
e 5), almeno  trenta  giorni  prima  di  procedere  alla  modifica  o
immediatamente dopo  che  una  modifica  non  pianificata  sia  stata
attuata. 
      Entro   trenta   giorni   dalla   data   di   ricezione   della
comunicazione, completa di tutti gli  elementi  necessari,  la  Banca
d'Italia notifica le informazioni ricevute  all'autorita'  competente
del Paese ospitante. La comunicazione non da' luogo a un procedimento
amministrativo a istanza di parte ai sensi e per  gli  effetti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
      Dell'avvenuta  notifica  all'autorita'  competente  del   Paese
ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata. 
      Nel caso in cui la modifica comporti  il  mancato  rispetto  da
parte della SGR della disciplina in materia  di  gestione  collettiva
del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo
d'ufficio di  divieto  della  modifica  che  deve  concludersi  entro
quindici  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della   comunicazione
completa di tutti gli elementi necessari. 
      Se  una  modifica  pianificata  e'  attuata  in  assenza  della
relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se e' stata attuata  una
modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non e'
piu' conforme alla disciplina in materia di gestione  collettiva  del
risparmio,  la  Banca  d'Italia  adotta  gli   opportuni   interventi
correttivi ai sensi del TUF  e  ne  informa  prontamente  l'autorita'
competente del Paese ospitante. 
      La SGR che gestisce FIA  comunica  tempestivamente  alla  Banca
d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante. 
      La Banca d'Italia comunica all'autorita' competente  del  Paese
ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato  di
cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6). 
      1.3. Disposizioni nazionali applicabili. 
      Le SGR che  operano  in  un  altro  Stato  UE  rispettano,  con
riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva  del
risparmio attraverso le succursali estere, le  seguenti  disposizioni
in materia di vigilanza regolamentare del TUF (art.  6),  incluse  le
relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob: 
        art. 6, comma 1, lettera a), relativo agli obblighi della SGR
in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  e
partecipazioni detenibili; 
        art. 6, comma 1, lettera c), relativo alle regole applicabili
agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel Paese ospitante; 
        art. 6, comma 1, lettera c-bis), relativo  all'organizzazione
e ai controlli delle SGR; 
        art. 6, comma 2, lettera b-bis),  relativo  alla  prestazione
dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile. 
      La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto  delle  norme
citate di propria competenza, nel caso in  cui  la  SGR  gestisca  un
Fondo  nel  Paese  ospitante  controlla  l'adeguatezza  delle  misure
organizzative  adottate  dalla  SGR  per  rispettare  le  regole   di
funzionamento del Fondo previste nel Paese ospitante.». 
    3. Al paragrafo 2, sottoparagrafo 2.1, punto 1), dopo  la  parola
«Stato» e' aggiunta la seguente: «UE» e  al  penultimo  capoverso  le
parole «un mese» sono sostituite con le seguenti: «trenta giorni». 
    4. I sottoparagrafi 2.2 e 2.3 del paragrafo 2 sono sostituiti con
i seguenti. 
    «2.2. Modifica delle informazioni comunicate. 
      2.2.1. SGR che gestiscono OICVM. 
      La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia  e  alla
competente  autorita'  del  Paese  ospitante  ogni   modifica   delle
informazioni di cui al  paragrafo  2.1,  punti  2)  e  3),  prima  di
procedere alle modifiche. 
      La Banca d'Italia comunica all'autorita' competente  del  Paese
ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato  di
cui al par. 2.1, primo capoverso, n. 4). 
      La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che
gestisce nel Paese ospitante. 
      Nel caso in cui la SGR gestisca Fondi nel Paese  ospitante,  la
Banca d'Italia consulta l'autorita' competente  del  Paese  ospitante
prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR. 
      2.2.2. SGR che gestiscono FIA. 
      La SGR che gestisce  FIA  comunica  alla  Banca  d'Italia  ogni
modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2), 3), 4)
almeno  trenta  giorni   prima   di   procedere   alla   modifica   o
immediatamente dopo  che  una  modifica  non  pianificata  sia  stata
attuata.  Entro  trenta  giorni  dalla  data   di   ricezione   della
comunicazione, completa di tutti gli  elementi  necessari,  la  Banca
d'Italia notifica le informazioni ricevute  all'autorita'  competente
del Paese ospitante. La comunicazione non da' luogo a un procedimento
amministrativo a istanza di parte ai sensi e per  gli  effetti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
      Dell'avvenuta  notifica  all'autorita'  competente  del   Paese
ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata. 
      Nel caso in cui la modifica comporti  il  mancato  rispetto  da
parte della SGR della disciplina in materia  di  gestione  collettiva
del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo
d'ufficio di  divieto  della  modifica  che  deve  concludersi  entro
quindici  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della   comunicazione
completa di tutti gli elementi necessari. 
      Se  una  modifica  pianificata  e'  attuata  in  assenza  della
relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se e' stata attuata  una
modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non e'
piu' conforme alla disciplina in materia di gestione  collettiva  del
risparmio,  la  Banca  d'Italia  adotta  gli   opportuni   interventi
correttivi ai sensi del TUF  e  ne  informa  prontamente  l'autorita'
competente del Paese ospitante. La SGR comunica tempestivamente  alla
Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante. 
      Nel caso in cui la SGR gestisca Fondi nel Paese  ospitante,  la
Banca d'Italia consulta l'autorita' competente  del  Paese  ospitante
prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR. 
      2.3. Disposizioni nazionali applicabili. 
      Le SGR che operano in un altro  Paese  comunitario  rispettano,
con riferimento alla prestazione del servizio di gestione  collettiva
in regime di libera prestazione di servizi, le seguenti  disposizioni
in materia di vigilanza regolamentare del TUF,  incluse  le  relative
disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob: 
        art. 6, comma 1, lettera a), relativo agli obblighi della SGR
in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  e
partecipazioni detenibili; 
        art. 6, comma 1, lettera c), relativo alle regole applicabili
agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel Paese ospitante; 
        art. 6, comma 1, lettera c-bis), relativo  all'organizzazione
e ai controlli delle SGR; 
        art. 6, comma 2, lettere  a)  e  b),  e  art.  35-decies,  in
materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti; 
        art. 6, comma 2, lettera b-bis), in  materia  di  prestazione
dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile. 
      La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto  delle  norme
citate di propria competenza, nel caso in  cui  la  SGR  gestisca  un
Fondo  nel  Paese  ospitante  controlla  l'adeguatezza  delle  misure
organizzative  adottate  dalla  SGR  per  rispettare  le  regole   di
funzionamento del Fondo previste nel Paese ospitante.». 
    5. Al paragrafo 3, sottoparagrafo 3.1, terzo capoverso,  dopo  la
parola «certificata» e' aggiunta la seguente: «(Pec)». 
    6. Al paragrafo 3, sottoparagrafo 3.2, primo capoverso, le parole
«del precedente par. 3.1»  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «del
paragrafo 3.1». 
    7. Al paragrafo 4, sottoparagrafo 4.2, primo capoverso, le parole
«di cui al precedente par. 4.1» sono sostituite con le seguenti:  «di
cui al paragrafo 4.1».