Art. 7 
 
      Impiego del volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della  Regione
Umbria nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano  i  benefici
previsti dagli articoli 39 e 40 del  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, nel limite delle risorse disponibili  di  cui  all'art.  9.  Il
Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative  istanze
di  rimborso,  nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al  Dipartimento  della
protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.