Art. 2 Delega di funzioni in materia di protezione civile 1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese le funzioni di indirizzo politico in qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonche' di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile. 2. In particolare, il Ministro e' delegato: a. a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale; b. all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; c. a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), e dall'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.