Art. 2 
 
         Delega di funzioni in materia di protezione civile 
 
  1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi  comprese  le
funzioni di indirizzo politico in qualita' di autorita' nazionale  di
protezione civile e titolare delle politiche in materia,  nonche'  di
indirizzo e coordinamento del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea
e gli organismi internazionali in materia di protezione civile. 
  2. In particolare, il Ministro e' delegato: 
    a. a  determinare  le  politiche  di  protezione  civile  per  la
promozione e il coordinamento delle attivita'  delle  amministrazioni
dello Stato, centrali e  periferiche,  delle  regioni,  delle  citta'
metropolitane,  delle  province,  dei  comuni,  degli  enti  pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione
pubblica o privata presente sul territorio nazionale; 
    b. all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
    c. a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere  sui
ricorsi straordinari al Presidente della  Repubblica  secondo  quanto
previsto dagli articoli 11 e 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il
Ministro si avvale del Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art.  3,  comma  2,  lettera  a),  e  dall'art.  8  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.