Art. 3 Delega di funzioni in materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile 1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ivi comprese le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonche' di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. 2. Al Ministro sono delegate le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione dai disastri e dai danni da disastri nonche' di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia. 3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021.