Art. 3 
 
Delega di funzioni  in  materia  di  superamento  delle  emergenze  e
                        ricostruzione civile 
 
  1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  all'art.  18-bis  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  ivi  comprese  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse
al progetto "Casa  Italia",  nonche'  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per  le  attivita'
di ripristino e di  ricostruzione  di  territori  colpiti  da  eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo,
successive agli interventi di protezione civile. 
  2.  Al  Ministro  sono  delegate  le  funzioni   di   indirizzo   e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
prevenzione dai disastri e dai danni da disastri nonche' di sviluppo,
ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e
alla valorizzazione del territorio e delle aree  urbane  nonche'  del
patrimonio abitativo, ferme restando  le  attribuzioni,  disciplinate
dal codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e
alle altre amministrazioni competenti in materia. 
  3. Per l'esercizio delle  funzioni  delegate  di  cui  al  presente
articolo il Ministro si avvale del  Dipartimento  Casa  Italia  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura  di  missione
per il coordinamento dei processi di  ricostruzione  e  sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021.