Art. 5 Ulteriori competenze per l'esercizio delle materie delegate 1. Nelle materie di cui al presente decreto, fermo rimanendo quanto previsto nei precedenti articoli, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio dei poteri di nomina e vigilanza relativi ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' agli enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro, nelle materie di cui al presente decreto, e' altresi' delegato a riferire al Parlamento sull'attivita' dei commissari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali ed europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale. 3. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro e' altresi' delegato a: a) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie; c) nominare esperti, consulenti, costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 12 novembre 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2908