Art. 2 Delega di funzioni in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. 1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea, cosi' come definite dall'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. In particolare, il Ministro, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, e' delegato ad esercitare le funzioni relative: a) alla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione di atti, normative dell'Unione europea, contribuendo, per quanto di competenza, alla linea di indirizzo politico utile a garantire la massima realizzazione e protezione dell'interesse nazionale; nell'ambito di tale priorita', cura e coordina le attivita' del Governo inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, attivandosi per assicurarne il potenziamento e la maggiore efficienza; b) alla promozione e al coordinamento delle attivita' e delle iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, incluso il quadro finanziario pluriennale in ogni sua articolazione e applicazione, assicurandone coerenza e tempestivita'; c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di definire le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonche' di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 234 del 2012; d) alla partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, con particolare riferimento alle formazioni Affari generali e competitivita', rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno; e) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresi' conto della verifica di conformita' europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento interno del Consiglio dei ministri», nonche' alla presidenza del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modificazioni. 2. In coerenza con le funzioni delegate e le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro svolge i seguenti compiti: a) valuta, d'intesa con i Ministri competenti per materia, l'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza; b) acquisisce, ai fini della predisposizione della normativa dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori privati e delle parti sociali interessate; c) assicura la conformita' e tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea, e delle correlate iniziative del Governo; d) convoca, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresiede la sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali; e) convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, e copresiede la sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012; f) predispone, anche sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di legge di delegazione europea annuale e il disegno di legge europea annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' la successiva attuazione; g) cura le attivita' inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012; h) coordina in ambito nazionale, in raccordo con i Ministri competenti, l'attivita' conseguente ai lavori delle agenzie europee di regolamentazione; i) cura la diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento a quelli che conferiscono diritti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio; l) garantisce l'informazione sulle attivita' dell'Unione europea in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate; m) cura la formazione di operatori pubblici e privati, nonche' ogni altra iniziativa per la corretta applicazione delle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi. 3. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che, limitatamente alle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati e le agenzie dell'Unione europea, sono esercitati sentito il Ministro. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche europee, definendone gli obiettivi, la programmazione strategica e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' della struttura di missione per le procedure di infrazione alla normativa dell'Unione europea.