Art. 2 
 
Delega di funzioni in  materia  di  partecipazione  dell'Italia  alla
  formazione e  all'attuazione  della  normativa  e  delle  politiche
  dell'Unione europea. 
 
  1.  Il  Ministro  e'  delegato  ad  esercitare  le  funzioni  e  le
attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei  ministri
finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad
assicurare la partecipazione  dell'Italia  all'Unione  europea  e  lo
sviluppo del processo di integrazione europea,  cosi'  come  definite
dall'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.  400
e dall'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  303.  In
particolare, il Ministro, fatte salve le competenze attribuite  dalla
legge ai singoli Ministri, e'  delegato  ad  esercitare  le  funzioni
relative: 
    a) alla partecipazione dell'Italia alla formazione ed  attuazione
di atti, normative dell'Unione europea, contribuendo, per  quanto  di
competenza, alla linea di indirizzo politico  utile  a  garantire  la
massima  realizzazione   e   protezione   dell'interesse   nazionale;
nell'ambito di tale priorita',  cura  e  coordina  le  attivita'  del
Governo inerenti alla partecipazione del Parlamento  al  processo  di
formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge  24
dicembre 2012, n. 234, attivandosi per assicurarne il potenziamento e
la maggiore efficienza; 
    b) alla promozione e al coordinamento  delle  attivita'  e  delle
iniziative  inerenti  all'attuazione  delle   politiche   dell'Unione
europea di carattere generale o per  specifici  settori,  incluso  il
quadro  finanziario  pluriennale  in   ogni   sua   articolazione   e
applicazione, assicurandone coerenza e tempestivita'; 
    c) alla convocazione e presidenza del Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE)  di  cui  all'art.  2  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, al fine di definire  le  linee  politiche  del
Governo nel processo di formazione  della  posizione  italiana  nella
fase di predisposizione degli atti dell'Unione  europea,  nonche'  di
consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui  alla  medesima
legge n. 234 del 2012; 
    d) alla partecipazione alle riunioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea, con particolare riferimento alle formazioni Affari  generali
e  competitivita',  rappresentando  l'Italia  con  riferimento   agli
argomenti all'ordine del giorno; 
    e) all'armonizzazione  fra  legislazione  dell'Unione  europea  e
legislazione nazionale,  tenuto  altresi'  conto  della  verifica  di
conformita' europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art.
7, comma 5-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 novembre 1993, e successive  modificazioni,  recante  «Regolamento
interno del Consiglio dei  ministri»,  nonche'  alla  presidenza  del
Comitato per la lotta  contro  le  frodi  nei  confronti  dell'Unione
europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
2007, n. 91, e successive modificazioni. 
  2. In coerenza con le funzioni delegate e le finalita'  di  cui  al
presente articolo, il Ministro svolge i seguenti compiti: 
    a) valuta,  d'intesa  con  i  Ministri  competenti  per  materia,
l'iniziativa ad  essi  spettante  in  ordine  alla  presentazione  di
ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela  di
situazioni d'interesse nazionale e alla  decisione  d'intervenire  in
procedimenti in corso avanti a detta istanza; 
    b) acquisisce, ai  fini  della  predisposizione  della  normativa
dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello  Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori  privati  e
delle parti sociali interessate; 
    c) assicura la conformita' e tempestivita' delle azioni  volte  a
prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento  dei
procedimenti  normativi  in  corso  nell'Unione  europea,   e   delle
correlate iniziative del Governo; 
    d) convoca, d'intesa con il  Ministro  delegato  per  gli  affari
regionali e le autonomie, e  copresiede  la  sessione  europea  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui  all'art.  22  della
citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  al  fine   di
raccordare   le   linee    della    politica    nazionale    relative
all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle
autonomie territoriali; 
    e) convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno,  e  copresiede
la sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
dedicata alla trattazione degli aspetti delle  politiche  dell'Unione
europea di interesse degli enti  locali  di  cui  all'art.  23  della
citata legge n. 234 del 2012; 
    f)  predispone,  anche  sulla  base   delle   indicazioni   delle
amministrazioni interessate, degli indirizzi  del  Parlamento  e  del
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno  di
legge di delegazione europea annuale e il disegno  di  legge  europea
annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla  citata
legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli
atti  dell'Unione  europea,  seguendone  anche   il   relativo   iter
parlamentare, nonche' la successiva attuazione; 
    g)  cura  le  attivita'  inerenti  alla   predisposizione   delle
relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di  cui  alla
citata legge n. 234 del 2012; 
    h) coordina in ambito  nazionale,  in  raccordo  con  i  Ministri
competenti, l'attivita' conseguente ai lavori delle  agenzie  europee
di regolamentazione; 
    i) cura la diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle  notizie
relative ai provvedimenti  di  adeguamento  dell'ordinamento  interno
all'ordinamento dell'Unione europea, con  particolare  riferimento  a
quelli che conferiscono  diritti  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione in materia di libera circolazione  delle  persone  e  dei
servizi, o ne agevolano l'esercizio; 
    l) garantisce l'informazione sulle attivita' dell'Unione  europea
in collaborazione con le istituzioni europee, con le  amministrazioni
pubbliche competenti per settore, con le regioni  e  gli  altri  enti
territoriali, con le  parti  sociali  e  con  le  organizzazioni  non
governative interessate; 
    m) cura la formazione di operatori pubblici  e  privati,  nonche'
ogni altra iniziativa per la corretta  applicazione  delle  politiche
europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra,  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei
confronti  dei  paesi  candidati  e  terzi   a   vocazione   europea,
promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi. 
  3. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del  Presidente  del
Consiglio dei ministri che, limitatamente alle  candidature  italiane
relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati
e  le  agenzie  dell'Unione  europea,  sono  esercitati  sentito   il
Ministro. 
  4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il
Ministro  si  avvale  del  Dipartimento  per  le  politiche  europee,
definendone gli obiettivi, la programmazione strategica e i programmi
da attuare e verificando la rispondenza dei risultati  dell'attivita'
amministrativa e della gestione  agli  indirizzi  impartiti,  nonche'
della struttura di missione  per  le  procedure  di  infrazione  alla
normativa dell'Unione europea.