Art. 2 Delega di funzioni in materia di pari opportunita' 1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nelle suddette materie. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con questi ultimi, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuali individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata dichiarazione, rispetto ai terni della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici; b) ad adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025, il Piano strategico nazionale per la parita' di genere, e a coordinare le azioni del Governo volte ad assicurarne l'attuazione, avvalendosi della Cabina di regia interistituzionale e dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere; c) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita', in particolare nel settore dell'informazione e della comunicazione; d) a promuovere la cultura del diritto alla salute delle donne e della prevenzione sanitaria; e) in raccordo con i Ministeri competenti, a promuovere le azioni di Governo volte ad assicurare la piena inclusione delle bambine, delle ragazze e delle donne nello studio e nella formazione nelle materie scientifiche e tecnologiche (cd. STEM) e a promuoverne l'educazione finanziaria e digitale, anche contrastando gli stereotipi di genere; f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di parita' e pari opportunita' di genere nel lavoro pubblico e privato, anche con riferimento ai temi dell'impresa femminile, dell'innovazione organizzativa, dell'armonizzazione dei tempi di vita, del divario retributivo e pensionistico e dell'equa distribuzione tra uomini e donne del lavoro retribuito e del lavoro di cura non retribuito; g) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19, lettera f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; h) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per qualsiasi causa, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni; i) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt; l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunita' e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche' la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari opportunita' nelle politiche europee; m) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; n) a coordinare, anche in sede europea e internazionale, le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita' di genere, alla tutela dei diritti umani delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualita' di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; o) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori, anche mediante l'adozione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui al comma 149 dell'art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, avvalendosi della Cabina di regia interistituzionale e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica assicurandone l'attuazione; p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili e alle violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine; q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e alla tratta delle persone, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228; r) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione; s) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120»; t) a esercitare le funzioni di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate previsto dall'art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il Ministro, di concerto con l'Autorita' politica con delega agli affari europei, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parita', pari opportunita' e azioni positive. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunita', ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).