IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge  27  maggio  1991,  n.  176,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a  New
York il 20 novembre 1989»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea  e  in
particolare l'art. 26, ai  sensi  del  quale  «L'Unione  riconosce  e
rispetta il diritto delle persone con disabilita' di  beneficiare  di
misure intese  a  garantirne  l'autonomia,  l'inserimento  sociale  e
professionale e la partecipazione alla vita della comunita'»; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»  e  in  particolare,  l'art.  3,  che  ha  previsto  una
revisione  e  un  ampliamento   delle   funzioni   di   indirizzo   e
coordinamento in capo  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ovvero all'autorita' politica delegata in materia di politiche per le
disabilita'; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'» che,  nell'ambito  del  PNRR,  costituisce
riforma di cui il Ministro per le disabilita' e' titolare -  missione
5 - componente 2 - riforma 1.1 «Legge quadro per le disabilita'»; 
  Considerata la necessita' di richiamare  le  materie  in  relazione
alle quali il Ministro per le disabilita'  esercita  le  funzioni  di
espressione del concerto: 
    ai fini delle  modalita'  di  attuazione  delle  misure  previste
dall'art. 6, comma 11, della legge 22 giugno 2016, n.  112,  relative
all'istituzione di trust, vincoli di destinazione  e  fondi  speciali
composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione in favore delle
persone con disabilita' grave; 
    in sede di esercizio delle funzioni  di  competenza  statale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  materia  di  Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili,  previsto  all'art.  13  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  d),
n. 1, del citato decreto-legge n. 86 del 2018; 
    nell'adozione degli atti normativi di  competenza  del  Ministero
della salute previsti dall'art. 3, comma 1,  lettera  d)  del  citato
decreto-legge n. 86 del 2018 relativamente alle attivita' volte  alla
promozione  dei  servizi  e  delle  prestazioni  resi  dal   Servizio
sanitario  nazionale  in  favore  delle  persone   con   disabilita',
all'individuazione dei criteri e  delle  modalita'  di  utilizzo  del
fondo per i soggetti con disturbo  dello  spettro  autistico  di  cui
all'art. 1, commi 401 e 402, della legge 28 dicembre 2015, n.  208  e
alla definizione delle Linee guida contenenti  criteri,  contenuti  e
modalita' di redazione della certificazione di  disabilita'  in  eta'
evolutiva di cui all'art. 5, comma  6,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66; 
    nell'adozione degli atti normativi di  competenza  del  Ministero
dell'interno relativamente alle attivita' volte a  incrementare,  nel
limite delle risorse disponibili  per  ciascun  anno  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni (LEP), il numero  di  studenti  disabili
frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la  scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito  il
trasporto per raggiungere la sede  scolastica,  di  cui  all'art.  1,
comma 449, lettera d-octies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    nell'adozione degli atti normativi di  competenza  del  Ministero
del turismo volti a  sostenere  lo  sviluppo  dell'offerta  turistica
rivolta alle persone con disabilita' e favorire l'inclusione  sociale
e  la   diversificazione   dell'offerta   turistica   stessa   e   la
realizzazione  di   interventi   per   l'accessibilita'   all'offerta
turistica delle persone con disabilita' di cui all'art. 1, commi  176
e 177, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri»  e  in  particolare  l'art.
24-quater relativo all'Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita'; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21  ottobre
2022 di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022 con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli e' stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il  quale  al
Ministro senza portafoglio dott.ssa  Alessandra  Locatelli  e'  stato
conferito l'incarico per le disabilita'; 
  Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le disabilita' dott.ssa
Alessandra Locatelli le funzioni di cui al presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Delega di funzioni in materia di disabilita' 
 
  1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza  portafoglio
dott.ssa Alessandra Locatelli, di seguito denominata «Ministro», sono
delegate le funzioni del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
materia di disabilita', come di seguito specificate. 
  2. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
relativamente alla materia delle politiche in  favore  delle  persone
con disabilita'. 
  3. In particolare - salve le competenze attribuite dalla  legge  ai
singoli Ministri e tenuto conto della valenza trasversale dell'azione
di Governo in ogni ambito  delle  politiche  afferenti  le  tematiche
della disabilita' - il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare
le politiche governative volte a garantire la tutela e la  promozione
dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro  piena
ed effettiva partecipazione e inclusione  sociale,  nonche'  la  loro
autonomia,  anche  avvalendosi  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione  delle  persone  con  disabilita',  in  coerenza  con   la
Convenzione  delle  Nazioni  unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro e' delegato  a  cooperare
trasversalmente  con  tutti  i  Ministri  interessati,  favorendo  il
coordinamento delle politiche e degli interventi, e in particolare: 
    a) adottando le  iniziative  necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle  politiche  di
sostegno delle persone con disabilita', anche  con  riferimento  alla
revisione  del  sistema  di  certificazione   della   condizione   di
disabilita'; 
    b) assicurando la piena attuazione della normativa in materia  di
disabilita',  ivi  compresa  la  legge  22  dicembre  2021,  n.  227,
promuovendone gli opportuni aggiornamenti; 
    c) promuovendo e coordinando, in raccordo con il Ministro per  la
famiglia,  la  natalita'  e  le  pari  opportunita',   le   attivita'
finalizzate all'attuazione del principio di parita'  di  trattamento,
pari opportunita' e non discriminazione nei confronti  delle  persone
con disabilita', anche con riguardo alle politiche  per  l'inclusione
lavorativa e alle politiche volte a  prevenire  e  a  contrastare  la
violenza contro le  donne  con  disabilita',  fatte  salve,  in  tali
ambiti, le competenze in materia del Ministro  per  la  famiglia,  la
natalita' e le pari opportunita'; 
    d) promuovendo e coordinando l'azione di Governo  in  materia  di
presa in carico e cura delle persone con disabilita', fatte salve, in
tali ambiti, le competenze del Ministero della salute; 
    e) promuovendo e coordinando l'azione di Governo  in  materia  di
accessibilita' e mobilita' a favore delle  persone  con  disabilita',
fatte salve, in  tali  ambiti,  le  competenze  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    f) promuovendo e coordinando l'azione di Governo  in  materia  di
inclusione scolastica delle persone con disabilita', fatte salve,  in
tali ambiti,  le  competenze  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito; 
    g) favorendo e assicurando, in raccordo  con  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri o  l'autorita'  politica  delegata,  la  piena
attuazione degli obiettivi e finalita' di cui alla  legge  9  gennaio
2004, n. 4, con riguardo all'accesso delle  persone  con  disabilita'
agli strumenti informatici; 
    h) assicurando,  avvalendosi  dell'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone  con  disabilita',  che  le  riforme  e  gli
investimenti del PNRR garantiscano la piena inclusione sociale  e  il
rispetto del principio di non discriminazione, tenuto  conto  che  le
pari opportunita' delle persone  con  disabilita'  costituiscono  una
delle priorita' trasversali del PNRR stesso,  fatte  salve,  in  tali
ambiti, le competenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR; 
    i) esprimendo il concerto, l'intesa o il parere, ove  previsti  a
legislazione vigente, e  segnatamente  nelle  materie  richiamate  in
premessa; 
    l) promuovendo intese e accordi in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281 e in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una
governance  coordinata  tra  i  diversi  livelli  di  Governo   delle
prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle
persone con disabilita' e favorire l'adozione di buone  pratiche  per
la realizzazione di interventi anche in materia di vita  indipendente
e contrasto alla segregazione  e  all'isolamento  delle  persone  con
disabilita'; 
    m) promuovendo e coordinando  l'azione  di  Governo  al  fine  di
potenziare l'informazione statistica sulla condizione di  disabilita'
e sviluppare sistemi di monitoraggio e  analisi  delle  politiche  in
favore delle persone con disabilita'; 
    n) curando il  raccordo  con  le  organizzazioni  rappresentative
delle persone con disabilita', le organizzazioni del  terzo  settore,
le parti sociali e le formazioni della cittadinanza  attiva  ai  fini
della  promozione  degli  interventi  in  favore  delle  persone  con
disabilita'; 
    o) promuovendo e  coordinando  le  attivita'  di  informazione  e
comunicazione istituzionale in materia di politiche  a  favore  delle
persone con disabilita'; 
    p) promuovendo e coordinando l'azione di Governo nelle materie di
cui al decreto legislativo 27 maggio 2022,  n.  82,  attuativo  della
direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
aprile 2019, sui requisiti  di  accessibilita'  dei  prodotti  e  dei
servizi. 
  6. Il Ministro e' delegato a  cooperare  e  a  raccordarsi  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali in  sede  di  esercizio
delle funzioni di competenza statale: 
    a) in materia di programmazione  e  utilizzo  delle  risorse  del
«Fondo per le non autosufficienze» di cui  all'art.  1,  comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) in materia di programmazione  e  utilizzo  delle  risorse  del
«Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive  del
sostegno familiare», di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n.
112; 
    c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8,  comma
1, della legge 22 giugno 2016, n. 112; 
    d)  in  materia  di   interventi   legislativi   finalizzati   al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale svolta dal caregiver familiare, come  definito  dal
comma 255 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    e) ai fini dell'attuazione della legge 6  giugno  2016,  n.  106,
recante  «Delega  al  Governo  per  la  riforma  del  Terzo  settore,
dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio   civile
universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al
presente articolo; 
    f) in materia di norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
  7. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e
coordinamento per  l'utilizzo  dei  fondi  afferenti  le  risorse  in
materia di politiche in favore delle persone con disabilita',  tra  i
quali in particolare: 
    a) il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma  254,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    b) il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con  ipoacusia
di cui all'art. 1, commi 456-458, legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    c) il Fondo per l'assistenza all'autonomia e  alla  comunicazione
degli alunni con disabilita', destinato al potenziamento dei  servizi
indicati per gli alunni con disabilita' delle  scuole  dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo e secondo grado, di  cui  all'art.  1,
comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    d) il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita' di cui
all'art. 34, decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.  69,  destinato  alle
politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno  a  favore
delle persone con disabilita'. 
  8. Il Ministro e' delegato a  presiedere  l'Osservatorio  nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita', a norma  dell'art.  3
della legge 3 marzo  2009,  n.  18,  nonche'  a  promuovere  indagini
statistiche e conoscitive sulla medesima materia  e  a  convocare  la
conferenza nazionale sulle politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita', ai sensi dell'art. 41-bis della legge 5  febbraio  1992,
n. 104. 
  9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale dell'Ufficio per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita'.