Art. 2 
 
                    Delega di funzioni in materia 
                    di semplificazione normativa 
 
  1. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare  le  funzioni  di
coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria  iniziativa
anche normativa e di  codificazione,  nonche'  le  connesse  funzioni
amministrative, di vigilanza e di verifica  ed  ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
ministri, in materia di semplificazione normativa, nell'ambito  degli
specifici  indirizzi  impartiti  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. In particolare, sono delegate al Ministro le seguenti funzioni: 
    a) la  predisposizione  e  la  co-proposizione  delle  iniziative
dirette al riordino o alla semplificazione della  normativa  vigente,
nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    b) il  coordinamento  delle  iniziative  comunque  realizzate  di
semplificazione  normativa,  di  riassetto  e   di   riordino   della
disciplina vigente; 
    c) la segnalazione, negli schemi di atti normativi, di  eventuali
complicazioni, ovvero di proposte che non  appaiano  giustificate  in
relazione agli  obiettivi  nazionali  o  europei  di  semplificazione
normativa; 
    d) lo svolgimento, in raccordo con il Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento,  regioni  e
altri  soggetti  regolatori  in  materia  di  semplificazione  e   di
miglioramento della qualita'  della  normativa,  nonche'  di  compiti
relativi ad attivita' in sede europea e internazionale nella medesima
materia, anche al fine di adottare criteri univoci sulle modalita' di
adozione degli atti legislativi e normativi; 
    e) il coordinamento e l'attuazione dell'attivita' di monitoraggio
dell'impatto degli interventi di semplificazione normativa nonche' la
promozione e il coordinamento, in raccordo con i Ministri competenti,
delle attivita' di consultazione delle  categorie  produttive,  delle
associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese funzionale
all'attivita' di semplificazione normativa. 
  3. In relazione alle funzioni di cui comma 2, il Ministro adotta  i
conseguenti provvedimenti di riorganizzazione del Dipartimento per le
riforme istituzionali.