Art. 3 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. Nel caso di  estensione  dell'incentivo  tariffario  di  cui  al
decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  5  agosto  2022,
recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4  -  Sviluppo  del  biometano
secondo  criteri  per  la  promozione   dell'economia   circolare   -
produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto  2  marzo
2018»,  anche  alla  produzione  di  combustibili  gassosi  da  fonti
rinnovabili di origine non biologica, ai sensi dell'art. 11, comma 2,
del decreto legislativo  n.  199  del  2021,  il  predetto  incentivo
tariffario e' cumulabile nella  misura  del  100  per  cento  con  le
agevolazioni di cui al presente decreto. Resta fermo il rispetto  del
divieto di doppio finanziamento di cui  all'art.  9  del  regolamento
(UE) n. 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12
febbraio 2021 per le medesime voci di costi ammissibili,  nonche'  il
rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli
aiuti di Stato applicabile ai sensi degli articoli 7 e 11.