Art. 4 
 
      Attuazione dell'Investimento 3.1 e riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2,
Investimento  3.1,  del  PNRR,  pari  a  500.000.000,00  (cinquecento
milioni) di euro, sono ripartite come segue: 
    a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per  la
realizzazione  di  progetti  di  produzione  di  idrogeno   in   aree
industriali dismesse; 
    b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione
dei «progetti bandiera» oggetto  del  protocollo  di  intesa  tra  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro  della
transizione ecologica del 13 aprile 2022. 
  2. La disciplina delle modalita' e  dei  criteri  generali  per  la
concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente  2,
Investimento 3.1, del PNRR, da destinare ai  «progetti  bandiera»  di
cui al comma 1, lettera b) e' demandata  a  un  apposito  decreto  da
adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1,  lettera  h),  del  decreto
legislativo n. 199 del 2021. 
  3. L'Allegato 1 ripartisce le risorse di cui al comma 1, lettera a)
per regioni e province autonome, tenuto conto di quanto segue: 
    a) le risorse  sono  ripartite  tra  le  regioni  e  le  province
autonome che hanno utilmente  manifestato  il  proprio  interesse  in
riscontro all'avviso del Ministro della transizione ecologica del  15
dicembre 2021; 
    b) l'ammontare minimo di risorse assegnato a ciascuna  regione  e
provincia autonoma e' pari a 14.000.000,00 (quattordici  milioni)  di
euro; 
    c) l'ammontare massimo di risorse assegnato a ciascuna regione  e
provincia autonoma e' pari  a  40.000.000,00  (quaranta  milioni)  di
euro; 
    d) alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia e' destinata  una  quota  complessivamente
pari al 50 per cento del contingente. 
  4. La ripartizione di cui all'Allegato 1  e'  effettuata,  inoltre,
sulla base della media pesata, per ogni regione o provincia autonoma,
dei seguenti parametri: 
    a) nella misura del 25 per cento delle risorse,  con  riferimento
alla produzione di energia elettrica da  fonti  rinnovabili  rispetto
all'energia elettrica totale consumata; 
    b) nella misura del 25 per cento delle risorse,  con  riferimento
al valore aggiunto nella produzione dell'industria manifatturiera; 
    c) nella misura del 50 per cento delle risorse,  con  riferimento
alla popolazione residente. 
  5.  Qualora,  al  30  giugno  2023,  la  dotazione  finanziaria   a
disposizione di una o piu' regioni o  province  autonome  risulti  in
tutto  o  in  parte  inutilizzata  e,  al  contempo,   la   dotazione
finanziaria a disposizione  di  altre  regioni  o  province  autonome
risulti insufficiente per finanziare i progetti  utilmente  collocati
in graduatoria ai  sensi  dell'art.  7,  con  decreto  del  direttore
generale  della  Direzione  incentivi  energia  del  Ministero  della
transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle  risorse
residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti  dai  progetti
utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per  mancanza  di
risorse.