Art. 4 Attuazione dell'Investimento 3.1 e riparto delle risorse 1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, pari a 500.000.000,00 (cinquecento milioni) di euro, sono ripartite come segue: a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse; b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione dei «progetti bandiera» oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022. 2. La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, da destinare ai «progetti bandiera» di cui al comma 1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 199 del 2021. 3. L'Allegato 1 ripartisce le risorse di cui al comma 1, lettera a) per regioni e province autonome, tenuto conto di quanto segue: a) le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome che hanno utilmente manifestato il proprio interesse in riscontro all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021; b) l'ammontare minimo di risorse assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma e' pari a 14.000.000,00 (quattordici milioni) di euro; c) l'ammontare massimo di risorse assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma e' pari a 40.000.000,00 (quaranta milioni) di euro; d) alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e' destinata una quota complessivamente pari al 50 per cento del contingente. 4. La ripartizione di cui all'Allegato 1 e' effettuata, inoltre, sulla base della media pesata, per ogni regione o provincia autonoma, dei seguenti parametri: a) nella misura del 25 per cento delle risorse, con riferimento alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto all'energia elettrica totale consumata; b) nella misura del 25 per cento delle risorse, con riferimento al valore aggiunto nella produzione dell'industria manifatturiera; c) nella misura del 50 per cento delle risorse, con riferimento alla popolazione residente. 5. Qualora, al 30 giugno 2023, la dotazione finanziaria a disposizione di una o piu' regioni o province autonome risulti in tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'art. 7, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle risorse residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse.