Allegato tecnico Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, svolti i propri lavori in forma simultanea e in modalita' sincrona in prima seduta il 2 agosto 2022, aggiornata alla seduta conclusiva dell'8 agosto 2022, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti «OSP») sui servizi aerei di linea sulla rotta e con le modalita' di seguito indicate. 1. Rotta onerata. Crotone-Roma Fiumicino e viceversa. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita' europea (ora «Unione europea»), l'autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari. 2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulla rotta di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve: essere in possesso del prescritto COA (Certificato di operatore aereo) rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validita'; essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008, in corso di validita'; dimostrare di avere la disponibilita', in proprieta', o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer reservation system), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio; essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri; essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche; impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modificazioni ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it 2.2. L'ENAC verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente. L'ENAC, altresi', acquisira': l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC); per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti. Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni del seguente schema: Rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa ============================================= | Tutto l'anno | +=======================+===============+============+==============+ | | | |Numero minimo | | | Voli |Fasce orarie|giornaliero di| | Tratta onerata | giornalieri |garantite | posti | +-----------------------+---------------+------------+--------------+ | | |volo con | | | | |partenza tra| | | | |le ore 8,00 | | | | |e le ore | | |Crotone-Roma Fiumicino | n. 1 |9,00 (*) | 138 | +-----------------------+---------------+------------+--------------+ | | |volo con | | | | |partenza tra| | | | |le ore 17,30| | | | |e le ore | | |Roma Fiumicino-Crotone | n. 1 |18,30 (*) | 138 | +-----------------------+---------------+------------+--------------+ (*) orari a scelta del vettore nei limiti dell'operativita' dello scalo di Crotone (8,00-20,00). Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. 3.2. Operativita' dei voli. Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (di seguito «MIMS»), ENAC e Regione Calabria una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (Assoclearance). 3.3. Tariffe. 3.3.1. Residenti. La tariffa agevolata massima da applicare sulla tratta ai residenti in Calabria per tutto l'anno e' indicata nello schema che segue: ===================================================================== | Rotta onerata | Tariffa agevolata massima | +===================================+===============================+ |Crotone-Roma Fiumicino o vv. | euro 45,00 | +-----------------------------------+-------------------------------+ Sono equiparati ai residenti in Calabria: i soggetti diversamente abili (*) (**); gli studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno (*); i giovani dai due ai ventuno anni (*); gli anziani al di sopra dei settanta anni (*). (*) senza alcuna discriminazione legata alla nazionalita' e/o alla residenza. (**) invalidita' civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidita'. 3.3.2. Non residenti. La tariffa da applicare sulla rotta onerata e per tutto l'anno ai non residenti in Calabria e' libera. 3.3.3. La tariffa agevolata massima indicata nel paragrafo 3.3.1. e' al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente). 3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti in Calabria (e alle categorie a questi equiparate) di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalita' di seguito indicate: a) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procedera' al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva; b) a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sara' aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per il collegamento onerato da e per Crotone e' pari al 32%. Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 829,72 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni dei dodici mesi precedenti la Conferenza di servizi) e verra' utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti. L'eventuale aumento/diminuzione decorrera' dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione; c) qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi della lettera b), si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potra' procedere, con il concerto del MIMS, dell'ENAC e della Regione Calabria, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sara' effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si e' registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrera' dalla stagione aeronautica immediatamente successiva. Ai predetti adeguamenti provvede il MIMS, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC. L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte. Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento e' assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa. 3.4. Continuita' e regolarita' dei servizi. I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a: a) garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione; b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore. Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: pericolose condizioni meteorologiche; chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo; problemi di sicurezza; scioperi; altri casi di forza maggiore; c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunichera' al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone. Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione. 4.1. I vettori che intendono operare sulla rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive. I vettori che accettano di operare il collegamento onerato di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, piu' in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento. Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008. Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a: a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 85.980,00. La garanzia dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b); b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 257.940,00. La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4., lettera c). Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone; c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volonta' di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare il periodo ulteriore - anch'esso non inferiore a due stagioni aeronautiche consecutive - in cui si impegna a garantire il servizio onerato. 4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulla rotta onerata. 4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulla rotta al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'. 4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei presenti oneri. L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. La fideiussione di cui al paragrafo 4.1., lettera b) sara' commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. 4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessita' di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. 5. Riesame dell'imposizione. 5.1. L'ENAC, di concerto con il MIMS e con la Regione Calabria, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta, nonche' il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri. 6. Gara d'appalto. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa potra' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.