(Allegato tecnico)
                          Allegato tecnico 
 
              Imposizione di oneri di servizio pubblico 
           sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa 
 
    A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  24
settembre 2008, recante norme comuni per la  prestazione  di  servizi
aerei nella Comunita',  il  Governo  italiano,  in  conformita'  alle
decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che,  svolti  i  propri
lavori in forma simultanea e in modalita' sincrona in prima seduta il
2 agosto 2022, aggiornata alla seduta conclusiva dell'8 agosto  2022,
ha deciso di imporre oneri di  servizio  pubblico  (d'ora  in  avanti
«OSP») sui servizi aerei di linea sulla rotta e con le  modalita'  di
seguito indicate. 
1. Rotta onerata. 
    Crotone-Roma Fiumicino e viceversa. 
    Conformemente  all'art.  9  del  regolamento  n.  95/93/CEE   del
Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal regolamento  (CE)  n.  793/2004  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle  bande
orarie  negli  aeroporti  della  Comunita'   europea   (ora   «Unione
europea»),  l'autorita'  competente  potra'  riservare  alcune  bande
orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel
presente documento. 
2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari. 
    2.1. Per l'accettazione dell'onere  di  servizio  pubblico  sulla
rotta di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve  essere
vettore aereo comunitario e deve: 
      essere in possesso del prescritto COA (Certificato di operatore
aereo) rilasciato  dall'autorita'  competente  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea, in corso di validita'; 
      essere in possesso della  licenza  di  esercizio  di  trasporto
aereo  rilasciata  dall'autorita'  competente  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1008/2008, in corso di validita'; 
      dimostrare di avere la  disponibilita',  in  proprieta',  o  in
locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli  oneri,  di
un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di  capacita'
necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 
      distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con
almeno uno dei principali  CRS  (Computer  reservation  system),  via
internet, via telefono, presso  le  biglietterie  degli  aeroporti  e
attraverso la rete delle agenzie di viaggio; 
      essere  in  regola  con  le  contribuzioni   previdenziali   ed
assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a  versare
i relativi oneri; 
      essere in regola con le disposizioni contenute nella  legge  12
marzo 1999, n. 68  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili» e successive modifiche; 
      impiegare aeromobili in possesso della  copertura  assicurativa
ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai  requisiti  assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; 
      non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione   coatta,
concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (legge  fallimentare)  e  successive
modificazioni ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
      applicare ai voli  onerati  il  «Regolamento  per  l'uso  della
lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano  sul  territorio
italiano»,  approvato  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del
12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it 
    2.2. L'ENAC  verifichera'  che  i  vettori  accettanti  siano  in
possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e  per  il
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti  con  l'imposizione  degli
oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente. 
    L'ENAC, altresi', acquisira': 
      l'informazione  antimafia  di  cui  all'art.  84  del   decreto
legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      direttamente, in caso di vettore aereo italiano,  il  documento
unico di regolarita' contributiva (DURC); 
      per il tramite del  vettore  aereo,  in  caso  di  vettore  non
italiano, la documentazione equivalente  rilasciata  dalle  autorita'
competenti dello Stato di appartenenza. 
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 
    3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti. 
    Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le
frequenze minime, gli orari e il numero minimo di  posti  secondo  le
indicazioni del seguente schema: 
    Rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa 
    

                        =============================================
                        |               Tutto l'anno                |
+=======================+===============+============+==============+
|                       |               |            |Numero minimo |
|                       |     Voli      |Fasce orarie|giornaliero di|
|    Tratta onerata     |  giornalieri  |garantite   |    posti     |
+-----------------------+---------------+------------+--------------+
|                       |               |volo con    |              |
|                       |               |partenza tra|              |
|                       |               |le ore 8,00 |              |
|                       |               |e le ore    |              |
|Crotone-Roma Fiumicino |     n. 1      |9,00 (*)    |     138      |
+-----------------------+---------------+------------+--------------+
|                       |               |volo con    |              |
|                       |               |partenza tra|              |
|                       |               |le ore 17,30|              |
|                       |               |e le ore    |              |
|Roma Fiumicino-Crotone |     n. 1      |18,30 (*)   |     138      |
+-----------------------+---------------+------------+--------------+
    
(*) orari a scelta del vettore  nei  limiti  dell'operativita'  dello
scalo di Crotone (8,00-20,00). 
    Per tutte le rotte sopraindicate l'intera  capacita'  di  ciascun
aeromobile dovra' essere messa in vendita  secondo  il  regime  degli
oneri. 
    3.2. Operativita' dei voli. 
    Eventuali modifiche della programmazione indicata  nel  paragrafo
3.1.  saranno  preventivamente   concordate   tra   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  (di  seguito  «MIMS»),
ENAC e Regione Calabria una volta  accertata  la  disponibilita'  del
vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso
il  coordinatore  delle  bande  orarie   negli   aeroporti   italiani
(Assoclearance). 
    3.3. Tariffe. 
    3.3.1. Residenti. 
    La  tariffa  agevolata  massima  da  applicare  sulla  tratta  ai
residenti in Calabria per tutto l'anno e' indicata nello  schema  che
segue: 
 
=====================================================================
|           Rotta onerata           |   Tariffa agevolata massima   |
+===================================+===============================+
|Crotone-Roma Fiumicino o vv.       |          euro 45,00           |
+-----------------------------------+-------------------------------+
 
     Sono equiparati ai residenti in Calabria: 
      i soggetti diversamente abili (*) (**); 
      gli studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo
anno (*); 
      i giovani dai due ai ventuno anni (*); 
      gli anziani al di sopra dei settanta anni (*). 
(*) senza alcuna discriminazione legata alla  nazionalita'  e/o  alla
residenza. 
(**) invalidita' civile  con  percentuale  almeno  pari  o  superiore
all'80% attestata da  verbale  rilasciato  dalla  commissione  medica
riportante la percentuale di invalidita'. 
    3.3.2. Non residenti. 
    La tariffa da applicare sulla rotta onerata e per tutto l'anno ai
non residenti in Calabria e' libera. 
    3.3.3. La tariffa agevolata massima indicata nel paragrafo 3.3.1.
e' al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non
e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di  surcharge,  non  prevista
per legge, da parte del vettore accettante. 
    Dovra' essere prevista almeno una modalita'  di  distribuzione  e
vendita dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e  non
comporti  alcun  onere  economico  aggiuntivo  al   passeggero   (sia
residente, che non residente). 
    3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti  in
Calabria (e alle categorie a questi equiparate) di cui  al  paragrafo
3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalita' di seguito
indicate: 
      a) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni
anno si procedera' al riesame della tariffa agevolata  massima  sulla
base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1°  gennaio
- 31 dicembre) calcolato sulla base  dell'indice  generale  ISTAT/FOI
dei prezzi al consumo. L'eventuale  adeguamento  decorre  dall'inizio
della stagione aeronautica estiva; 
      b) a partire dall'inizio della stagione aeronautica  successiva
all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni  semestre  la  tariffa
agevolata massima sara' aggiornata in caso di variazione superiore al
5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro,
rispetto al costo del carburante preso  a  riferimento  in  occasione
dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con  il
primo aggiornamento, la valutazione  verra'  eseguita  rispetto  alla
quotazione del jet fuel - poco oltre riportata -  con  cui  e'  stato
dimensionato il  collegamento.  La  tariffa  deve  essere  modificata
percentualmente rispetto alla  variazione  rilevata,  in  proporzione
all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi  per  ora
di volo che, per il collegamento onerato da e per Crotone e' pari  al
32%. 
      Ai fini del calcolo della  media  semestrale  sono  soggette  a
rilevazioni le quotazioni mensili  del  jet  fuel  FOB  Mediterraneo,
espresse   in   euro,   relative   ai   periodi   dicembre-maggio   e
giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del  jet
fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. 
      La quotazione del jet fuel  con  cui  e'  stato  effettuato  il
dimensionamento del servizio e' pari a 829,72 euro/tonnellata metrica
(valore corrispondente alla media delle quotazioni  dei  dodici  mesi
precedenti  la  Conferenza  di  servizi)  e  verra'  utilizzata  come
riferimento per i successivi adeguamenti. 
      L'eventuale  aumento/diminuzione  decorrera'   dall'inizio   di
ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione; 
      c)   qualora,   nel   corso   del   periodo   successivo   alla
determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi della
lettera b), si verifichi una variazione  del  costo  del  carburante,
rispetto  a  quello  considerato  per  la  precedente  determinazione
tariffaria, superiore al  25%  della  media  mensile  accertabile  al
momento di detta verifica, si potra' procedere, con il  concerto  del
MIMS,  dell'ENAC  e   della   Regione   Calabria,   all'aggiornamento
tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della
stagione  aeronautica   successiva.   Il   successivo   aggiornamento
tariffario legato alle variazioni  del  carburante  sara'  effettuato
considerando i mesi residuali rispetto  al  semestre  in  cui  si  e'
registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrera' dalla stagione
aeronautica immediatamente successiva. 
    Ai  predetti  adeguamenti  provvede  il  MIMS,  mediante  decreto
direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC. 
    L'ENAC  e'  incaricato  di  dare  comunicazione   della   tariffa
aggiornata ai vettori che operano le rotte. 
    Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento e'
assunta  a  riferimento  la  tariffa  agevolata  massima  di  cui  al
precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa  ribassata
offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa. 
    3.4. Continuita' e regolarita' dei servizi. 
    I vettori  che  accettano  gli  oneri  di  servizio  pubblico  si
impegnano a: 
      a) garantire il servizio per almeno due  stagioni  aeronautiche
consecutive  dalla  data  di  entrata  in  vigore  degli  OSP   senza
possibilita' di sospensione; 
      b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli  previsti
con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati
direttamente imputabili al vettore. 
      Non   costituisce   inadempimento   imputabile    al    vettore
l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: 
        pericolose condizioni meteorologiche; 
        chiusura  di  uno  degli  aeroporti  indicati  nel  programma
operativo; 
        problemi di sicurezza; 
        scioperi; 
        altri casi di forza maggiore; 
      c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma  di  euro
1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al  punto
b). Al termine di ogni  anno  di  esercizio  l'ENAC  comunichera'  al
vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in
tal senso saranno riallocate per la  continuita'  territoriale  delle
aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone. 
    Ferma restando la penale  di  cui  al  precedente  punto  c),  ai
vettori sono comminabili, in aggiunta,  le  sanzioni  previste  dalla
normativa dello Stato italiano per la violazione  delle  disposizioni
comunitarie in tema di trasporto aereo. 
4. Presentazione dell'accettazione. 
    4.1. I vettori che intendono operare sulla rotta  onerata  devono
presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri  di
servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive. 
    I vettori che accettano di operare il collegamento onerato di cui
al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono
conformarsi al regolamento (CE)  n.  1107/2006  relativo  ai  diritti
delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel
trasporto aereo e al regolamento  (CE)  n.  261/2004  che  istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri
in caso di negato imbarco, di cancellazione del  volo  o  di  ritardo
prolungato  e,  piu'  in  generale,  a  tutte   le   regolamentazioni
nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento. 
    Al fine di consentire l'ordinata  operativita'  della  rotta,  di
disporre della corretta tempistica per la valutazione  dei  requisiti
di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita'  delle  bande
orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione  di
accettazione ed il programma operativo  conforme  a  quanto  previsto
nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre  il
sessantesimo giorno precedente l'inizio  della  stagione  aeronautica
nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. 
    In fase di prima applicazione, non  potranno  essere  accolte  le
accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto  con  il
vettore aereo  selezionato  a  seguito  di  eventuale  apposita  gara
bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e  10  -  e  17  del
regolamento (CE) n. 1008/2008. 
    Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico
in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza  compensazione,  si
impegna a: 
      a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma
di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine
di assicurare la serieta' ed  affidabilita'  dell'accettazione.  Tale
garanzia dovra' ammontare a euro 85.980,00. 
      La garanzia dovra' essere efficace alla data  di  presentazione
dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio
previa costituzione della garanzia indicata nella successiva  lettera
b); 
      b) presentare apposita garanzia di esercizio  per  la  corretta
esecuzione  del  servizio,  a  favore  dell'ENAC,  sotto   forma   di
fideiussione bancaria o  assicurativa  a  scelta  del  vettore.  Tale
garanzia dovra' ammontare a euro 257.940,00. 
      La garanzia dovra' essere efficace  alla  data  di  inizio  del
servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del
servizio stesso e, comunque, non prima  della  verifica  delle  somme
eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4.,
lettera c). 
      Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore  dell'ENAC,
devono  espressamente  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio   della
preventiva  escussione   del   debitore   principale,   la   rinuncia
all'eccezione di cui  all'art.  1957,  comma  2  del  codice  civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta  scritta  del  beneficiario  della  fideiussione
stessa, senza  sollevare  alcuna  eccezione  e  nonostante  eventuali
opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di
terzi. 
      Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione  delle
garanzie  sopra  indicate  saranno  riallocate  per  la   continuita'
territoriale  delle  aree  che  insistono  nel   bacino   di   utenza
dell'aeroporto di Crotone; 
      c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale
indicato nell'accettazione, l'intenzione  di  concludere  l'esercizio
del servizio entro tale termine  o,  eventualmente,  la  volonta'  di
proseguire nello svolgimento dello stesso  anche  oltre  tale  stesso
termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare  il  periodo
ulteriore - anch'esso  non  inferiore  a  due  stagioni  aeronautiche
consecutive - in cui si impegna a garantire il servizio onerato. 
    4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della  struttura  dei  vettori
accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al  servizio
di cui al paragrafo 2 ai fini  del  soddisfacimento  degli  obiettivi
perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito
della verifica, i vettori ritenuti idonei a  effettuare  il  servizio
onerato sono autorizzati dall'ENAC stesso a  esercitare  il  traffico
sulla rotta onerata. 
    4.3. I vettori aerei che accettano  gli  oneri  possono  prestare
servizi sulla rotta al di  la'  delle  esigenze  minime,  per  quanto
riguarda le frequenze e i posti che  devono  essere  garantiti  dagli
OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'. 
    4.4. In caso di accettazione degli  oneri  di  servizio  pubblico
sulla rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare  un
numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente  l'insieme  dei
voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei
presenti oneri. 
    L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori
accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati  negli
oneri. 
    La fideiussione di  cui  al  paragrafo  4.1.,  lettera  b)  sara'
commisurata,  entro  i  quindici  giorni  precedenti   l'inizio   del
servizio, alla quota parte del servizio accettato. 
    4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessita' di  riservare
le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei
servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. 
5. Riesame dell'imposizione. 
    5.1. L'ENAC, di concerto con il MIMS e con la  Regione  Calabria,
riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri  di
servizio  pubblico  sulla  rotta,  nonche'  il  livello  degli  oneri
imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi  la  sua
intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri. 
6. Gara d'appalto. 
    Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE)  n.
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione  nei
termini di cui al paragrafo  4  del  presente  allegato  tecnico,  il
diritto di esercitare il servizio sulla rotta Crotone-Roma  Fiumicino
e viceversa potra' essere concesso in esclusiva e  con  compensazione
finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica in
conformita'  alla  procedura  prevista  dall'art.  17  del   medesimo
regolamento comunitario, nonche' alle norme  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato concessi sotto  forma  di  obbligazioni  di
oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione  di
servizi di interesse economico generale.