Art. 4 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Sicilia» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera d) del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.