Art. 4 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  ripartiti  in
conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12  settembre
2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle  DOP
e  delle  IGP  incaricati  dal  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP  «Sicilia»
appartenenti alla  categoria  «olivicoltori»  nella  filiera  «grassi
(oli)» individuata all'art. 4, lettera d) del decreto 12 aprile 2000,
n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni,  sono  tenuti  a
sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di
mancata appartenenza al consorzio di tutela.