Art. 2 Risorse del Fondo per le non autosufficienze 1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024. 2. Al fine dell'assegnazione della quota di riparto del FNA, per ogni regione e per ogni esercizio finanziario, dalle risorse disponibili sono state individuate quelle da dedicare alle azioni per la realizzazione dei progetti per la Vita indipendente e per le assunzioni del personale con professionalita' sociale finalizzate all'implementazione dei PUA. 3. La quota di riparto e' assegnata alle regioni per l'intero ammontare secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel Piano di cui all'art. 1 e nella colonna (A) della tabella 1 del presente decreto. 4. Le somme ripartite alle regioni nelle annualita' 2022, 2023 e 2024 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della tabella 1, al netto delle quote di cui al comma 2 del presente articolo. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo trasferimento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della tabella 1. 6. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 168 della legge n. 234/2021, al fine di garantire anche gli interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima e comunque fino al soddisfacimento della platea individuata all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.