Art. 2 
 
            Risorse del Fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Le risorse  complessivamente  afferenti  al  Fondo  per  le  non
autosufficienze nel triennio 2022-2024 sono pari  a  822  milioni  di
euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro
nel 2024. 
  2. Al fine dell'assegnazione della quota di riparto  del  FNA,  per
ogni  regione  e  per  ogni  esercizio  finanziario,  dalle   risorse
disponibili sono state individuate quelle da dedicare alle azioni per
la realizzazione dei progetti per  la  Vita  indipendente  e  per  le
assunzioni del personale  con  professionalita'  sociale  finalizzate
all'implementazione dei PUA. 
  3. La quota di riparto  e'  assegnata  alle  regioni  per  l'intero
ammontare secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
ministeriale 26  settembre  2016,  e  secondo  le  quote  percentuali
riportate nel Piano di cui all'art.  1  e  nella  colonna  (A)  della
tabella 1 del presente decreto. 
  4. Le somme ripartite alle regioni nelle annualita'  2022,  2023  e
2024 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della
tabella 1, al netto delle quote  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo.  Le  regioni  procedono  al  trasferimento  delle   risorse
spettanti agli ambiti territoriali,  secondo  quanto  previsto  nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
trasferimento delle stesse alle regioni da parte  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali.   L'erogazione   agli   ambiti
territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  entro  trenta  giorni  dall'effettivo  trasferimento   delle
risorse secondo le modalita' di cui all'allegato C,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  5.  Eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  da  provvedimenti  di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ufficio
per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo  le
quote percentuali di cui alla colonna (A) della tabella 1. 
  6. Le regioni utilizzano le risorse di  cui  al  presente  decreto,
secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 168 della  legge  n.
234/2021, al fine di garantire  anche  gli  interventi  a  favore  di
persone in condizione di disabilita' gravissima e  comunque  fino  al
soddisfacimento della  platea  individuata  all'art.  3  del  decreto
ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi gli interventi a sostegno
delle persone  affette  da  sclerosi  laterale  amiotrofica  e  delle
persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette  dal
morbo di Alzheimer in tale condizione.