Art. 3 
 
                     Monitoraggio ed erogazione 
 
  1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  gli  interventi  programmati  a
valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del  Piano
di cui all'art. 1, come declinate nel presente articolo. 
  2.  L'erogazione  delle   risorse   di   ciascuna   annualita'   e'
condizionata  alla  rendicontazione  da  parte  della  regione  sugli
utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente  secondo
le modalita' di cui all'allegato D, che costituisce parte  integrante
del presente decreto. Le regioni rilevano le informazioni di  cui  al
primo  periodo  nella  specifica  sezione  del  Sistema   informativo
dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del  22  agosto  2019,  avendo  come
unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di
cui all'art.  6,  comma  5  del  medesimo  decreto.  L'erogazione  e'
condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo  di  almeno
il 75%,  su  base  regionale,  delle  risorse.  Eventuali  somme  non
rendicontate devono  comunque  essere  esposte  entro  la  successiva
erogazione. 
  3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di  ambito
territoriale, a fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il
numero e le  caratteristiche  delle  persone  assistite  nel  proprio
territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di  cui
all'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto, rendendole disponibili,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
citato art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 22 agosto 2019, entro
il 31 maggio dell'anno successivo.