Art. 3 Monitoraggio ed erogazione 1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano di cui all'art. 1, come declinate nel presente articolo. 2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e' condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalita' di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni rilevano le informazioni di cui al primo periodo nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 del medesimo decreto. L'erogazione e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di ambito territoriale, a fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 22 agosto 2019, entro il 31 maggio dell'anno successivo.