Art. 4 Progetti per la vita indipendente 1. Sono finanziate azioni volte alla realizzazione dei progetti previsti dalle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente», sulla base della programmazione regionale inclusive di cofinanziamento, di cui all'allegato F del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021, per n. 183 ambiti coinvolti ed un ammontare complessivo di risorse a livello nazionale pari a 14.640.000 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione, come indicato nella tabella 2 del presente decreto. Le suddette linee di indirizzo individuano le modalita' attuative e, per ogni progetto di Vita indipendente, ogni ambito puo' accedere di un finanziamento pari a 80.000 euro, cui dovra' sommarsi un cofinanziamento di 20.000 euro garantito dalle regioni. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila in ordine all'attuazione uniforme sul territorio nazionale di quanto previsto al comma 1.