Art. 4 
 
                  Progetti per la vita indipendente 
 
  1. Sono finanziate azioni volte  alla  realizzazione  dei  progetti
previsti  dalle  «Linee   di   indirizzo   per   Progetti   di   vita
indipendente», sulla base della programmazione regionale inclusive di
cofinanziamento, di cui all'allegato F del Piano nazionale per la non
autosufficienza  2019-2021,  per  n.  183  ambiti  coinvolti  ed   un
ammontare  complessivo  di  risorse  a  livello  nazionale   pari   a
14.640.000 euro per ciascun anno del  triennio  2022-2024,  a  valere
sulla quota  del  Fondo  per  le  non  autosufficienze  trasferita  a
ciascuna regione, come indicato nella tabella 2 del presente decreto.
Le suddette linee di indirizzo individuano le modalita' attuative  e,
per ogni progetto di Vita indipendente, ogni ambito puo' accedere  di
un  finanziamento  pari  a  80.000  euro,  cui  dovra'  sommarsi   un
cofinanziamento di 20.000 euro garantito dalle regioni. 
  2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  vigila  in
ordine all'attuazione uniforme sul  territorio  nazionale  di  quanto
previsto al comma 1.