Art. 6 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati alle persone non autosufficienti perseguendo le finalita' del piano di cui al comma 1 nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potesta' amministrativa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 3 ottobre 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro per le disabilita' Stefani Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2965