Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3.  Le
Province  autonome   di   Trento   e   Bolzano   possono   provvedere
all'erogazione di servizi destinati alle persone non  autosufficienti
perseguendo le finalita' del piano di  cui  al  comma  1  nell'ambito
della   propria   competenza   legislativa   e   relativa    potesta'
amministrativa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 3 ottobre 2022 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                               Stefani 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2965