Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Il presente decreto definisce le modalita' di funzionamento del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, individuando le forme di intervento dello stesso volte a realizzare le finalita' di potenziare la ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.