Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' di funzionamento  del
Fondo  per  la  ricerca  e   lo   sviluppo   industriale   biomedico,
individuando le forme di intervento dello stesso volte  a  realizzare
le finalita' di potenziare la ricerca, lo sviluppo e la riconversione
industriale del settore biomedico per  la  produzione  di  farmaci  e
vaccini, di prodotti per la diagnostica e  di  dispositivi  medicali,
anche attraverso la realizzazione di poli di  alta  specializzazione,
ai sensi dell'art. 42,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  34/2020  e
dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.