Art. 4 Risorse 1. La dotazione del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, in sede di prima applicazione definita ai sensi dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' alimentata da stanziamenti di bilancio o comunque previsti da disposizioni normative o amministrative, ferma restando la possibilita' di destinare alle finalita' degli interventi del Fondo ulteriori risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 6, del decreto-legge n. 34/2020. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione Enea tech e biomedical, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.