Art. 4 
 
                               Risorse 
 
  1. La dotazione del Fondo per la ricerca e lo sviluppo  industriale
biomedico, in sede di prima applicazione definita ai sensi  dell'art.
1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' alimentata  da
stanziamenti  di  bilancio  o  comunque  previsti   da   disposizioni
normative  o  amministrative,  ferma  restando  la  possibilita'   di
destinare alle finalita' degli interventi del Fondo ulteriori risorse
provenienti da altri  soggetti  pubblici  o  privati  secondo  quanto
previsto dall'art. 42, comma 6, del decreto-legge n. 34/2020. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate su un  apposito  conto
infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato,  intestato  alla
Fondazione Enea tech e  biomedical,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma
8-bis,  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.   73,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.