Art. 6 
 
          Finanziamento del rischio e sostegno alle imprese 
 
  1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico,  in
conformita'   con   la   normativa   applicabile,   puo'   realizzare
investimenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), in favore  di
start-up con elevato potenziale di sviluppo e imprese che  realizzano
progetti  innovativi  nel  settore  biomedico   ponendo   in   essere
interventi  in  equity  e  quasi  equity,  prestiti  convertibili   e
strumenti finanziari  di  partecipazione,  contratti  e  grant  anche
contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche  e
delle specifiche  esigenze  di  finanziamento  delle  imprese  e  dei
progetti da sostenere. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  effettuati  nel  rispetto
delle condizioni previste dagli articoli 21 o 22 del  regolamento  di
esenzione  o  delle  altre  disposizioni  del  predetto   regolamento
eventualmente applicabili all'operazione di investimento  interessata
ovvero dei regolamenti di esenzione per categoria di  aiuti  o  degli
orientamenti della Commissione europea vigenti in materia di aiuti di
Stato, nonche' ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  relative  alla
concessione di aiuti «de minimis». Gli  interventi  nel  capitale  di
rischio possono, altresi', essere realizzati a condizioni di mercato,
ricorrendone le condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di
Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il  finanziamento
del rischio forniti dalla Commissione europea. 
  3. In funzione delle caratteristiche dell'operazione e dell'impresa
beneficiaria, il Fondo per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  industriale
biomedico interviene, per ciascuna impresa, nel rispetto  dei  limiti
previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile. 
  4. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  possono  esser
effettuati, nel rispetto della vigente disciplina europea in  materia
di aiuti Stato, dalla Fondazione Enea tech e biomedical sia  in  modo
autonomo, quale unico investitore, anche aggregando  risorse  proprie
in  aggiunta  a  quelle   del   Fondo,   sia   in   coordinamento   o
co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi
e enti pubblici,  inclusi  quelli  territoriali,  nonche'  attraverso
l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 
  5.  Gli  interventi  di  partecipazione  effettuati  ai  sensi  del
presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti
a operatori di mercato, imprese, altri soggetti  pubblici  o  privati
che svolgono attivita' industriale o commerciale, secondo una  logica
di mercato e con modalita' tali da garantire la massima trasparenza e
partecipazione  all'operazione,  fatti  salvi  eventuali  diritti  di
prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.