Art. 6 Finanziamento del rischio e sostegno alle imprese 1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, in conformita' con la normativa applicabile, puo' realizzare investimenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), in favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo e imprese che realizzano progetti innovativi nel settore biomedico ponendo in essere interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant anche contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese e dei progetti da sostenere. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 21 o 22 del regolamento di esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili all'operazione di investimento interessata ovvero dei regolamenti di esenzione per categoria di aiuti o degli orientamenti della Commissione europea vigenti in materia di aiuti di Stato, nonche' ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla concessione di aiuti «de minimis». Gli interventi nel capitale di rischio possono, altresi', essere realizzati a condizioni di mercato, ricorrendone le condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio forniti dalla Commissione europea. 3. In funzione delle caratteristiche dell'operazione e dell'impresa beneficiaria, il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico interviene, per ciascuna impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile. 4. Gli interventi di cui al presente articolo possono esser effettuati, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti Stato, dalla Fondazione Enea tech e biomedical sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 5. Gli interventi di partecipazione effettuati ai sensi del presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attivita' industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalita' tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all'operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.