Art. 7 
 
               Promozione della ricerca e lo sviluppo 
                        nel settore biomedico 
 
  1. Gli interventi previsti dall'art. 5, comma  1,  lettera  b),  si
rivolgono alla promozione di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  di
rilevanza strategica nel settore biomedico, realizzata attraverso: 
    a)  il  finanziamento  di  iniziative  proposte  da  imprese   di
qualunque  dimensione,  anche  in  collaborazione  con  strutture  di
ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca e  sviluppo  che
prevedono attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
nel settore biomedico, finalizzate  alla  realizzazione  di  farmaci,
vaccini, prodotti per la diagnostica,  dispositivi  medicali  di  cui
all'art. 42, comma 3, del decreto-legge  n.  34/2020  e  all'art.  1,
comma 951, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  nonche'  nuovi
servizi e processi per il settore  biomedico  ovvero  finalizzate  al
notevole miglioramento di  quelli  esistenti.  Gli  interventi  sopra
menzionati sono realizzati  ai  sensi  della  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato di  cui  all'art.  25  del  regolamento  di
esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento, ovvero
degli  altri  vigenti  orientamenti  della  Commissione   europea   e
disposizioni eventualmente applicabili in  relazione  alla  procedura
attivata e  possono  prevedere  diverse  forme  di  aiuto,  anche  in
combinazione tra di loro; 
    b)  il  ricorso  agli  strumenti  della   domanda   pubblica   di
innovazione, inclusi i partenariati per l'innovazione di cui all'art.
65 del codice  dei  contratti  pubblici,  l'acquisto  di  servizi  di
ricerca e sviluppo e gli appalti pubblici pre-commerciali,  ai  sensi
dell'art.  158  del  medesimo  codice  ovvero  l'acquisto  realizzati
attraverso  appalti  pubblici  per  soluzioni   innovative   («Public
procurement of innovative solutions - PPI»).