Art. 7 Promozione della ricerca e lo sviluppo nel settore biomedico 1. Gli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), si rivolgono alla promozione di attivita' di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica nel settore biomedico, realizzata attraverso: a) il finanziamento di iniziative proposte da imprese di qualunque dimensione, anche in collaborazione con strutture di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che prevedono attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore biomedico, finalizzate alla realizzazione di farmaci, vaccini, prodotti per la diagnostica, dispositivi medicali di cui all'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e all'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' nuovi servizi e processi per il settore biomedico ovvero finalizzate al notevole miglioramento di quelli esistenti. Gli interventi sopra menzionati sono realizzati ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 25 del regolamento di esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento, ovvero degli altri vigenti orientamenti della Commissione europea e disposizioni eventualmente applicabili in relazione alla procedura attivata e possono prevedere diverse forme di aiuto, anche in combinazione tra di loro; b) il ricorso agli strumenti della domanda pubblica di innovazione, inclusi i partenariati per l'innovazione di cui all'art. 65 del codice dei contratti pubblici, l'acquisto di servizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pubblici pre-commerciali, ai sensi dell'art. 158 del medesimo codice ovvero l'acquisto realizzati attraverso appalti pubblici per soluzioni innovative («Public procurement of innovative solutions - PPI»).