Art. 8 
 
      Sostegno alla creazione di poli di alta specializzazione 
 
  1. Il Fondo per la ricerca  e  lo  sviluppo  industriale  biomedico
promuove  la  creazione  di  poli  di  alta   specializzazione,   che
consentano di realizzare una sinergia  tra  istituzioni  scientifiche
pubbliche e private,  riunendo  attori  della  ricerca  e  imprese  e
creando un ambiente di supporto alla produzione di  nuovi  farmaci  e
vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali.  A
tal fine, il Fondo sostiene: 
    a) investimenti materiali e immateriali per  la  costituzione  di
nuovi   poli   e/o   l'ammodernamento   o   la   riconversione    con
specializzazione nel settore biomedico di poli e hub esistenti; 
    b) il funzionamento di poli  nel  settore  biomedico  costituiti,
ammodernati o riconvertiti ai sensi della lettera  a),  in  relazione
alle attivita'  di  gestione  del  polo,  svolte  sulla  base  di  un
programma di attivita', comprensivo di  iniziative  di  animazione  e
promozione del polo volte ad agevolare la collaborazione e  la  messa
in  comune  delle   risorse   e   l'attrazione   di   partner   anche
internazionali. 
  2. Il sostegno del Fondo alla creazione dei poli ai sensi del comma
1  e'  prestato  attraverso  la   sottoscrizione   di   accordi   con
amministrazioni pubbliche, enti di  ricerca,  imprese,  fondazioni  e
organizzazioni, di qualsiasi genere, aventi analoghe finalita', con i
quali  sono  definiti  i  reciproci  impegni  e   le   risorse   rese
disponibili. Gli accordi possono prevedere la  concessione  di  aiuti
alle imprese, nel rispetto della  pertinente  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato, nonche' forme di acquisizione di  prodotti
e  servizi  innovativi  anche  ai  sensi  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
  3. Il  sostegno  alla  creazione  dei  poli  puo'  altresi'  essere
prestato attraverso il riconoscimento di aiuti ai sensi dell'art.  27
del regolamento di esenzione, qualora ne ricorrano le condizioni.  In
tale evenienza, gli  aiuti  sono  concessi  al  soggetto  che  assume
funzioni  di  gestione  e  coordinamento   delle   attivita'   svolte
all'interno del polo, curando, sulla base del programma di  attivita'
concordato con i soggetti aggregati al polo, l'offerta di servizi, la
funzionalita' della strumentazione, l'organizzazione delle iniziative
di  animazione  e  promozione  del  polo  e  quant'altro  diretto  ad
assicurare le attivita' del polo nonche',  per  i  poli  costituendi,
alla   relativa   costituzione,   supportando    o    assumendo    la
responsabilita'  anche  nelle  attivita'  amministrative   necessarie
all'ottenimento delle autorizzazioni o delle  attivita'  contrattuali
connesse alle attivita' del polo. 
  4. Per accedere al sostegno del Fondo e fermo restando il  rispetto
delle condizioni previste dalla disciplina applicabile in materia  di
aiuti di Stato o di affidamenti pubblici,  il  polo  interessato  dal
progetto potra' promuovere: 
    a) in relazione alla composizione e ai profili  partecipativi,  e
indipendentemente dalla forma giuridica  assunta  (persona  giuridica
autonoma o raggruppamento di soggetti  indipendenti),  l'aggregazione
di soggetti pubblici e privati - quali  imprese,  enti  del  Servizio
sanitario  nazionale,  istituti  di  ricovero  e  cura  a   carattere
scientifico (IRCCS), universita', centri e organismi di ricerca e  di
diffusione della conoscenza; 
    b) in relazione  alle  attivita'  svolte,  una  rete  di  ricerca
traslazionale, organizzata e finalizzata agli sviluppi applicativi in
metodi  di  prevenzione,  diagnosi  e  terapia   e   in   dispositivi
all'avanguardia a livello nazionale e internazionale. A tali fini, il
polo e'  finalizzato  a  far  convergere  attivita'  di  ricerca,  di
sperimentazione  e  di  trasferimento  tecnologico,   garantendo   la
presenza di strutture, ambienti e competenze adeguati  e  offrire  un
ambiente di supporto per lo sviluppo  della  produzione  e  prevedere
servizi di incubazione di  nuove  imprese  e  per  la  promozione  di
spin-off nel settore biomedico.