Art. 8 Sostegno alla creazione di poli di alta specializzazione 1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico promuove la creazione di poli di alta specializzazione, che consentano di realizzare una sinergia tra istituzioni scientifiche pubbliche e private, riunendo attori della ricerca e imprese e creando un ambiente di supporto alla produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali. A tal fine, il Fondo sostiene: a) investimenti materiali e immateriali per la costituzione di nuovi poli e/o l'ammodernamento o la riconversione con specializzazione nel settore biomedico di poli e hub esistenti; b) il funzionamento di poli nel settore biomedico costituiti, ammodernati o riconvertiti ai sensi della lettera a), in relazione alle attivita' di gestione del polo, svolte sulla base di un programma di attivita', comprensivo di iniziative di animazione e promozione del polo volte ad agevolare la collaborazione e la messa in comune delle risorse e l'attrazione di partner anche internazionali. 2. Il sostegno del Fondo alla creazione dei poli ai sensi del comma 1 e' prestato attraverso la sottoscrizione di accordi con amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, imprese, fondazioni e organizzazioni, di qualsiasi genere, aventi analoghe finalita', con i quali sono definiti i reciproci impegni e le risorse rese disponibili. Gli accordi possono prevedere la concessione di aiuti alle imprese, nel rispetto della pertinente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nonche' forme di acquisizione di prodotti e servizi innovativi anche ai sensi del codice dei contratti pubblici. 3. Il sostegno alla creazione dei poli puo' altresi' essere prestato attraverso il riconoscimento di aiuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esenzione, qualora ne ricorrano le condizioni. In tale evenienza, gli aiuti sono concessi al soggetto che assume funzioni di gestione e coordinamento delle attivita' svolte all'interno del polo, curando, sulla base del programma di attivita' concordato con i soggetti aggregati al polo, l'offerta di servizi, la funzionalita' della strumentazione, l'organizzazione delle iniziative di animazione e promozione del polo e quant'altro diretto ad assicurare le attivita' del polo nonche', per i poli costituendi, alla relativa costituzione, supportando o assumendo la responsabilita' anche nelle attivita' amministrative necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni o delle attivita' contrattuali connesse alle attivita' del polo. 4. Per accedere al sostegno del Fondo e fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato o di affidamenti pubblici, il polo interessato dal progetto potra' promuovere: a) in relazione alla composizione e ai profili partecipativi, e indipendentemente dalla forma giuridica assunta (persona giuridica autonoma o raggruppamento di soggetti indipendenti), l'aggregazione di soggetti pubblici e privati - quali imprese, enti del Servizio sanitario nazionale, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), universita', centri e organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza; b) in relazione alle attivita' svolte, una rete di ricerca traslazionale, organizzata e finalizzata agli sviluppi applicativi in metodi di prevenzione, diagnosi e terapia e in dispositivi all'avanguardia a livello nazionale e internazionale. A tali fini, il polo e' finalizzato a far convergere attivita' di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento tecnologico, garantendo la presenza di strutture, ambienti e competenze adeguati e offrire un ambiente di supporto per lo sviluppo della produzione e prevedere servizi di incubazione di nuove imprese e per la promozione di spin-off nel settore biomedico.