Art. 2 Trasferimento delle risorse 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il trasferimento delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali mediante aperture di credito ai rispettivi funzionari delegati, individuati e indicati dalle suddette amministrazioni centrali in funzione della natura delle acquisizioni, e alle regioni e province autonome, con le seguenti modalita': 90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed attivita' gia' in essere; 10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli stessi. 2. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile verranno definite le relative modalita' di rendicontazione e monitoraggio delle attivita' svolte. Ai fini del trasferimento delle risorse, gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.