Art. 2 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1.  Il   Dipartimento   della   protezione   civile   assicura   il
trasferimento delle risorse assegnate alle  amministrazioni  centrali
mediante aperture  di  credito  ai  rispettivi  funzionari  delegati,
individuati e indicati dalle  suddette  amministrazioni  centrali  in
funzione della natura delle acquisizioni, e alle regioni  e  province
autonome, con le seguenti modalita': 
    90%  dell'importo  assegnato,  in  via  di  anticipazione,   alla
presentazione di un piano di impiego delle  risorse  complessivamente
attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di  contratti  ed
attivita' gia' in essere; 
    10%  a  saldo,  alla  presentazione  della  relazione  finale  di
completamento degli interventi e di realizzazione  finanziaria  degli
stessi. 
  2.  Con  successivo  decreto  del  Capo  del   Dipartimento   della
protezione  civile  verranno  definite  le  relative   modalita'   di
rendicontazione e monitoraggio delle attivita' svolte.  Ai  fini  del
trasferimento delle risorse, gli  interventi  sono  identificati  dal
codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi  dell'art.  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.