IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/787 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  17  aprile  2019,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose ed all'uso dell'alcol etilico e di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.  1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE)
n.  1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli   e
alimentari,  (UE)  n.  251/2014  concernente   la   definizione,   la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE)
n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura  a
favore delle regioni ultraperiferiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  ed  in
particolare l'art. 16 relativo ai regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  marzo  2011,  n.   4337,   che
regolamenta il sistema di qualita' nazionale zootecnica  riconosciuto
a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006  della
Commissione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 68 del 24 marzo 2011; 
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante
«Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei  prodotti
alimentari», che istituisce  il  sistema  di  qualita'  nazionale  di
produzione integrata, di seguito SQNPI, in  conformita'  all'art.  22
del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15  dicembre
2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le  modalita'
per definire i  sistemi  di  qualita'  agroalimentare  finalizzati  a
garantire  una  qualita'  del  prodotto   finale   significativamente
superiore alle norme commerciali correnti che, nel caso in specie, e'
ottenuta  grazie  alle  modalita'  produttive  definite  dalla  norma
tecnica della produzione integrata, verificate secondo uno  specifico
piano di controllo, da organismi terzi accreditati secondo  le  norme
vigenti; 
  Visto il decreto ministeriale  4  marzo  2011  che  regolamenta  il
sistema di  qualita'  nazionale  zootecnica  (SQNZ),  riconosciuto  a
livello nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n.  1974/2006  della
Commissione; 
  Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2014 che ha  attuato  l'art.
2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante  «Disposizioni
in materia di etichettatura e di qualita' dei  prodotti  alimentari»,
che  disciplina  il  sistema  di  qualita'  nazionale  di  produzione
integrata (SQNPI); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  1999,  n.  1,  recante
«Riordino degli enti e delle societa'  di  promozione  e  istituzione
della societa' "Sviluppo Italia", a norma  degli  articoli  11  e  14
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2,  comma
5, del predetto decreto legislativo n. 1/1999, che  prevede  che  con
apposite  convenzioni   sono   disciplinati   i   rapporti   con   le
amministrazioni  statali  interessate  e  Invitalia,  utili  per   la
realizzazione delle attivita' proprie della  medesima  e  di  quelle,
strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le  predette
amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di  propri
fondi, alla medesima societa'; 
  Visto altresi' che il medesimo art. 2, comma 5, del citato  decreto
legislativo  n.  1/1999  dispone  che  il  contenuto   minimo   delle
convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio  2018,  recante  «Aggiornamento  dei  contenuti  minimi  delle
convenzioni  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.a.,   in   attuazione
dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante  il
codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 5  che  detta
principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di  applicazione
del medesimo decreto per concessioni, appalti pubblici e accordi  tra
enti  e  amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito   del   settore
pubblico,  stabilendo  altresi'  le  condizioni  necessarie  per   la
configurazione  di  un  soggetto  quale   organismo   in   house   di
un'amministrazione pubblica; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
che  iscrive  di  diritto  Invitalia   nell'elenco   delle   stazioni
appaltanti qualificate; 
  Considerato  che  per  Invitalia  ricorrono  tutte  le   condizioni
previste dal comma 1 del  citato  art.  5,  atteso  che  la  societa'
medesima, oltre ad essere partecipata al 100 per cento  dallo  Stato,
e' assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999,
n. 1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464, della legge del  27  dicembre
2006, n. 296, al  controllo  analogo  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,   che   lo   esercita   congiuntamente   con   le    altre
amministrazioni dello Stato, e che la stessa societa',  per  espressa
disposizione statutaria, e' obbligata ad effettuare  oltre  l'80  per
cento del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di  compiti  ad
essa affidati dalle amministrazioni dello Stato; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno
delle eccellenze della gastronomia e  dell'agroalimentare  italiano»,
con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e  14  milioni
di euro per l'anno 2023, ed  il  «Fondo  di  parte  capitale  per  il
sostegno delle eccellenze  della  gastronomia  e  dell'agroalimentare
italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022  e
31 milioni di euro per l'anno 2023; 
  Visto il successivo comma 869, del medesimo art. 1, della legge  30
dicembre 2021, n. 234, ai sensi del  quale  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con uno o  piu'
decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione dei fondi  di
cui al comma 868; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4 luglio  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  202  del  30  agosto
2022, recante la  «Definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
utilizzazione del Fondo di  parte  capitale  per  il  sostegno  delle
eccellenze della  gastronomia  e  dell'agroalimentare  italiano»,  ai
sensi dell'art. 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Ritenuto di  dover  promuovere  e  sostenere  le  eccellenze  della
ristorazione  e  della  pasticceria   italiana   nonche'   di   dover
valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano,
anche mediante interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi
dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera; 
  Considerato che occorre prevedere  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzazione del «Fondo di parte  corrente  per  il  sostegno  delle
eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una
dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni  di  euro
per l'anno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998,  n.  123  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma  dell'articolo  4,  comma  4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    b) «DOP»: denominazione di origine protetta; la sigla  identifica
un prodotto originario di un luogo, regione o, in  casi  eccezionali,
di un determinato Paese, la cui qualita'  o  le  cui  caratteristiche
sono  dovute  essenzialmente  o  esclusivamente  ad  un   particolare
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani  e
le  cui  fasi  di  produzione  si  svolgono  nella  zona   geografica
delimitata, ai sensi dei  regolamenti  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
1308/2013 e (UE) 2019/787; 
    c) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»; 
    d) «legge n.  241/1990»:  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    e) «legge n. 234/2021»: la legge 30 dicembre 2021, n.  234  (c.d.
legge di bilancio 2022); 
    f) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali - MIPAAF; 
    g) «IGP»: indicazione geografica protetta; la sigla identifica un
prodotto originario di un determinato luogo, regione  o  Paese,  alla
cui origine geografica  sono  essenzialmente  attribuibili  una  data
qualita', la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione
si svolge per  almeno  una  delle  sue  fasi  nella  zona  geografica
delimitata, ai sensi dei  regolamenti  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
1308/2013 e (UE) 2019/787; 
    h)  «impresa»:  impresa  operante  in  almeno  uno  dei  seguenti
settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO:  56.10.11),
Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e
pasticcerie (codice ATECO 56.10.30); 
    i)  «Invitalia»:  Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, societa' in
house dello Stato; 
    j) «prodotti  biologici»:  prodotti  derivanti  dalla  produzione
biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca  di  animali
selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/848; 
    k)  «registro  nazionale  aiuti»:  lo  strumento  nazionale   per
verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel  rispetto  delle
disposizioni  previste  dalla  normativa  comunitaria,  al  fine   di
verificare il cumulo  dei  benefici  e,  nel  caso  degli  aiuti  «de
minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile  previsto
dall'Unione europea; 
    l) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013; 
    m) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  187  del  26  giugno   2014   e   successive
modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    n)  «sanzione  interdittiva»:  sanzione  amministrativa  di   cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    o) «SQNPI»:  il  sistema  di  qualita'  nazionale  di  produzione
integrata, istituito dall'art. 2, comma 3,  della  legge  3  febbraio
2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di  etichettatura  e  di
qualita' dei prodotti alimentari», in  conformita'  all'art.  22  del
regolamento (CE) n. 1974/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
    p)  «SQNZ»:  il  sistema  di   qualita'   nazionale   zootecnica,
disciplinato dal decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.