Art. 10 
 
           Anticipo del contributo e pagamento di acconti 
 
  1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita'  di  cassa,
l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del
contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei  beneficiari
del  finanziamento,  di  fidejussione  bancaria  o  assicurativa.  La
fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo  anticipato,
e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  cui
all'art. 1957, comma 2 del  codice  di  procedura  civile  e  la  sua
operativita'   entro   quindici   giorni   a    semplice    richiesta
dell'amministrazione. 
  2. L'anticipo -  se  richiesto  e  spettante  -  viene  erogato  in
occasione dell'emanazione del provvedimento  di  concessione  di  cui
all'art. 8. 
  3. In alternativa a  quanto  previsto  dal  comma  1  del  presente
articolo, nel caso di contratti di apprendistato di durata  superiore
ai dodici mesi, l'impresa beneficiaria puo' richiedere  il  pagamento
di una somma, a titolo di acconto, pari a: 
    a) 1/3 (un terzo) del contributo concesso ai sensi  dell'art.  8,
comma 4, al termine del primo anno del contratto di apprendistato; 
    b) 2/3 (due terzi) del contributo concesso ai sensi dell'art.  8,
comma 4, al termine del secondo anno del contratto di  apprendistato.
Qualora l'impresa abbia  gia'  richiesto  il  pagamento  dell'acconto
previsto dalla lettera a), l'importo previsto nel  primo  periodo  e'
ridotto a 1/3 (un terzo). 
  4.  Ai  fini  del  pagamento  degli  acconti  previsti  dal   comma
precedente, l'impresa deve  presentare  apposita  richiesta,  con  le
modalita' e nei termini previsti dal provvedimento di cui all'art. 8,
comma 1, del presente decreto. Alla richiesta deve essere allegata la
documentazione prevista dall'art. 9, comma 3. 
  5.  Il  Ministero,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di pagamento di cui al comma 4, previa verifica da parte di
Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi  e  della
completezza e regolarita' della documentazione trasmessa, procede  al
pagamento  degli  acconti  spettanti  sul  conto  corrente   indicato
dall'impresa beneficiaria.