Art. 12 
 
                               Revoca 
 
  1. Il Ministero puo' revocare i contributi concessi  ai  sensi  del
presente decreto nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    c) apertura di una procedura  di  liquidazione  volontaria  o  di
altre    procedure    concorsuali    con    finalita'    liquidatorie
antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; 
    d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo
di cui all'art. 11; 
    e) negli altri casi di revoca, totale o  parziale,  previsti  dal
provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 4,  nonche'  in
relazione alle condizioni  e  agli  obblighi  a  carico  dell'impresa
beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme  settoriali,  anche
appartenenti all'ordinamento europeo; 
    f)   delocalizzazione   dell'attivita'   economica    interessata
dall'investimento in Stati non appartenenti  all'Unione  europea,  ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico  europeo,  entro
cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; 
    g) licenziamento della risorsa assunta prima  dello  scadere  del
dodicesimo mese; 
    h) ogni  altro  inadempimento  rispetto  a  quanto  previsto  dal
presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1,  del
presente decreto. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto  beneficiario  deve
restituire l'importo  del  contributo  erogato,  mediante  versamento
delle  relative  somme  su  un  apposito  capitolo  dello  stato   di
previsione per le entrate del  bilancio  dello  Stato,  indicato  nel
provvedimento di revoca.