Art. 3 Risorse finanziarie 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 868, della legge n. 234/2021, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 del presente decreto e' pari a complessivi euro 20.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 14.000.000,00 per l'anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4 del presente decreto.