Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 868, della  legge
n. 234/2021, la dotazione finanziaria disponibile per la  concessione
dei contributi di cui all'art. 2  del  presente  decreto  e'  pari  a
complessivi euro 20.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00  per  l'anno
2022 ed euro 14.000.000,00 per l'anno 2023, comprensivi  degli  oneri
per la gestione  dell'intervento  di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto.