Art. 7 
 
             Contributo concedibile, regime agevolativo 
                         e divieto di cumulo 
 
  1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, puo'  essere  concesso
dal Ministero alle  imprese  un  contributo  in  conto  corrente  non
superiore: 
    a) al 70 per cento delle spese totali ammissibili; 
    b) ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola impresa. 
  2. I contributi  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  sono
concessi nell'ambito del regolamento de minimis.