Art. 7 Contributo concedibile, regime agevolativo e divieto di cumulo 1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, puo' essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore: a) al 70 per cento delle spese totali ammissibili; b) ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola impresa. 2. I contributi di cui all'art. 2 del presente decreto sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.