Art. 8 
 
                     Presentazione delle domande 
                    e concessione dei contributi 
 
  1. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet   del    Ministero:
www.politicheagricole.it  e   di   Invitalia:   www.invitalia.it   Al
provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere
presentate le domande di agevolazione. 
  2. Con il medesimo  provvedimento,  sono,  altresi',  definiti  gli
ulteriori elementi e precisazioni utili a  disciplinare  l'attuazione
dell'intervento agevolativo, ivi comprese le modalita'  di  richiesta
dell'anticipo e degli acconti di cui all'art. 10 del presente decreto
ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili. 
  3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a
valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla  domanda  di
contributo  deve  essere  allegato  il  piano  di  formazione   degli
apprendisti. 
  4.  I  contributi  sono  concessi  dal   Ministero   nel   rispetto
dell'ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande,   previa
verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarita'  delle
DSAN presentate dalle imprese richiedenti ai sensi dell'art. 5, comma
3,  del  presente  decreto,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
convenzione prevista dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
  5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al  comma  4  si
concludano  con  esito  negativo,  ovvero  per  le  domande  ritenute
comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti dal  presente  decreto,  il  Ministero  procede  a
comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni ed integrazioni.