Art. 8 Presentazione delle domande e concessione dei contributi 1. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it e di Invitalia: www.invitalia.it Al provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. 2. Con il medesimo provvedimento, sono, altresi', definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese le modalita' di richiesta dell'anticipo e degli acconti di cui all'art. 10 del presente decreto ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili. 3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti. 4. I contributi sono concessi dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarita' delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del presente decreto, secondo le modalita' stabilite dalla convenzione prevista dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 4 si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.