Art. 9 Erogazione dei contributi 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, l'impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalita' e nei termini previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto. 2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall'impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato. 3. L'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione dell'agevolazione la seguente documentazione, relativa alle risorse professionali di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto: a) elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato; b) relazione tecnico-illustrativa sull'attivita' svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto, con l'indicazione analitica delle spese sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente decreto e l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alle successive lettere d) ed e); c) copia del titolo di studio previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali sopra indicate; d) copia delle buste paga relative al personale assunto di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto; e) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilita' delle spese sostenute dall'impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto). 4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarita' della documentazione trasmessa, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria.