Art. 9 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
  1.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   contributi,   l'impresa   deve
presentare  apposita  richiesta,  con  le  modalita'  e  nei  termini
previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1,  del  presente
decreto. 
  2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall'impresa al
Ministero entro i trenta giorni successivi alla  data  prevista  come
termine finale del contratto di apprendistato. 
  3.  L'impresa  deve   allegare   alla   richiesta   di   erogazione
dell'agevolazione la seguente documentazione, relativa  alle  risorse
professionali di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto: 
    a) elenco delle risorse professionali assunte  con  contratto  di
apprendistato; 
    b)  relazione  tecnico-illustrativa  sull'attivita'  svolta,  che
evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione  di
cui all'art. 8, comma 3,  del  presente  decreto,  con  l'indicazione
analitica delle spese sostenute ai sensi  dell'art.  6  del  presente
decreto e l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alle
successive lettere d) ed e); 
    c) copia del titolo di studio  previsto  dall'art.  6,  comma  2,
lettera  a),  del  presente  decreto,  per  ciascuna  delle   risorse
professionali sopra indicate; 
    d) copia delle buste paga relative al personale  assunto  di  cui
all'art. 6, comma 2, del presente decreto; 
    e) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilita' delle
spese sostenute dall'impresa (ordinativi  di  pagamento  ed  estratti
conto). 
  4.  Il  Ministero,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di erogazione, previa verifica da parte  di  Invitalia  del
rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della  completezza  e
regolarita' della documentazione  trasmessa,  procede  all'erogazione
delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa
beneficiaria.