Art. 13 
 
                     Obblighi per i beneficiari 
 
  1. L'impresa beneficiaria e' tenuta a: 
    a)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi,
relativi alle  spese  rendicontate,  nei  dieci  anni  successivi  al
completamento del programma di investimento; 
    b) consentire e favorire, in ogni fase  del  procedimento,  anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal soggetto  gestore,  dal  Ministero,  dalla
Commissione europea e da  altri  organismi  nazionali  o  dell'Unione
europea competenti in materia, al fine  di  verificare  lo  stato  di
avanzamento dei programmi  e  le  condizioni  di  mantenimento  delle
agevolazioni; 
    c) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici  periodici  disposte  dal  soggetto  gestore  o  dal
Ministero allo scopo di  effettuare  il  monitoraggio  dei  programmi
agevolati; 
    d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del  programma
di investimento; 
    e) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni
ricevute, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  125  e
seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive  modifiche  e
integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a
rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies
della predetta legge n. 124  del  2017  nella  nota  integrativa  del
bilancio  oppure,  ove  non  tenuti   alla   redazione   della   nota
integrativa, sul proprio sito internet o, in  mancanza,  sul  portale
digitale   delle   associazioni   di   categoria   di   appartenenza.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla predetta disciplina; 
    f) mantenere le immobilizzazioni  agevolate,  per  almeno  cinque
anni,  ovvero  tre  anni  per  le  PMI,  dalla  data  di  ultimazione
dell'investimento, nel territorio della regione  in  cui  e'  ubicata
l'unita' produttiva agevolata, fatta salva la possibile  sostituzione
di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili; 
    g)   non   delocalizzare   l'attivita'   economica    interessata
dall'investimento in Stati non appartenenti  all'Unione  europea,  ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico  europeo,  entro
cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; 
    h)   non   delocalizzare   l'attivita'   economica    interessata
dall'investimento,  dal  sito  incentivato  in   favore   di   unita'
produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del  predetto
sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti
allo Spazio economico  europeo,  entro  cinque  anni  dalla  data  di
ultimazione dell'iniziativa agevolata.